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Impegno a pagare un debito futuro che valore ha?

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(@angelo-greco)
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Quale effetto produce la promessa di pagamento? Cos’è il riconoscimento o ricognizione di debito?

Ipotizziamo che una persona presti dei soldi a un’altra o esegua, in suo favore, un servizio. Quest’ultima, non avendo al momento i soldi per pagare, si dichiara disponibile a firmare un documento in cui, oltre ad ammettere il proprio debito, si impegna ad onorarlo entro un determinato termine. Ebbene, un atto del genere quale efficacia sortisce per la legge? Che valore ha l’impegno a pagare un debito futuro? Cosa può fare il creditore che abbia in mano una promessa di pagamento e quali potrebbero invece essere le conseguenze per il debitore?

In questo articolo forniremo le risposte alle domande più frequenti sul tema. Ma procediamo con ordine.

Cos’è una promessa di pagamento?

La promessa di pagamento non è altro che la dichiarazione con cui un soggetto (debitore) si impegna a corrispondere una somma a un altro soggetto (creditore) entro un determinato termine.

Se il termine non è indicato nel documento, il creditore può esigere il pagamento quando vuole. In caso di disaccordo tra le parti, sarà il giudice a fissare il termine ragionevole, in relazione all’entità della somma, per l’adempimento.

La promessa di pagamento è diversa dalla confessione di debito (anche chiamata “ricognizione di debito”):

  • nella confessione di debito, il debitore ammette l’esistenza di un debito preesistente;
  • nella promessa di pagamento, il promittente si obbliga a pagare un debito futuro non prima della scadenza indicata.

Gli effetti però sono sostanzialmente identici: il documento infatti rappresenta la prova del debito e, una volta scaduto il termine concordato, può essere usato dal creditore contro il debitore per ottenere, nei suoi confronti un decreto ingiuntivo (di tanto ci occuperemo a breve).

Quali sono gli elementi essenziali della promessa

Affinché una promessa di pagamento sia valida sono necessari poche indicazioni:

  • le generalità del soggetto che si obbliga a pagare (debitore);
  • le generalità del soggetto beneficiario del pagamento (creditore);
  • la somma che ci si impegna a pagare.

Se la promessa di pagamento dovesse difettare dell’indicazione della somma specifica, contenendo solo la promessa a pagare un debito futuro (non ancora sorto), il debitore resta ugualmente obbligato alla propria prestazione tuttavia, in caso di contestazione, il creditore è tenuto a dimostrare l’esatto ammontare (Cass. sent. n. 3477/2024).

Non è necessario che la promessa di pagamento indichi la causale ossia la fonte da cui proviene il debito. A riguardo infatti si usa distinguere tra:

  • promessa di pagamento titolata: se indica la causa per cui il promittente si obbliga a pagare;
  • promessa di pagamento astratta: se non indica la causa per cui il promittente si obbliga a pagare.

La promessa di pagamento titolata è più facile da far valere in giudizio, in quanto il creditore non è tenuto a dimostrare la fonte del debito.

La promessa di pagamento astratta invece è più difficile da far valere in giudizio, in quanto il creditore – in caso di contestazioni da parte del debitore – dovrà dimostrare non solo l’esistenza della promessa, ma anche la causa del debito.

Una tipica promessa di pagamento astratta è la cambiale. Anche l’assegno postdatato viene utilizzato come promessa di pagamento astratta. Difatti, sia nella cambiale che nell’assegno non vengono indicate le ragioni per cui il pagamento verrà effettuato.

La promessa di pagamento astratta è più difficile da far valere in giudizio, in quanto il promissario deve provare non solo l’esistenza della promessa, ma anche la causa del debito.

Revoca della promessa di pagamento

La promessa di pagamento può essere revocata dal promittente, ma solo per gravi motivi come ad esempio un errore sull’esistenza del debito, sull’identità del creditore o sull’ammontare della prestazione.

La revoca della promessa di pagamento deve essere comunicata al promissario in forma scritta.

Quali effetti ha la promessa di pagamento?

Il promissario che ha ricevuto una promessa di pagamento può agire in giudizio per ottenere il pagamento della somma promessa.

Poiché la promessa di pagamento è un atto scritto, il creditore può ottenere, sulla scorta di tale documento, un decreto ingiuntivo contro il debitore. Gli basterà cioè presentare l’atto al giudice per ottenere da questi, senza bisogno di un processo, una condanna nei confronti della controparte: è la cosiddetta ingiunzione di pagamento (o appunto “decreto ingiuntivo”).

Il decreto viene poi notificato al debitore entro 60 giorni.

Se, di norma, il debitore ha 40 giorni di tempo per pagare, dinanzi a una promessa di pagamento scritta il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, sicché l’adempimento dovrà avvenire subito. Se ciò non succede, il creditore notifica al debitore l’atto di precetto, ossia un’ultima intimazione ad adempiere entro 10 giorni. Se neanche questo sortisce effetti, il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

L’azione di pagamento si prescrive in dieci anni dalla data della promessa di pagamento. Il termine si interrompe in caso di invio di solleciti di pagamenti o di notifica del decreto ingiuntivo e torna poi a decorrere nuovamente da capo.

Che succede in caso di morte

In caso di morte del promittente, la promessa di pagamento diventa un’obbligazione a carico degli eredi ossia di coloro che accettano l’eredità.

Esempio di promessa di pagamento:

Tizio scrive a Caio una lettera in cui si impegna a pagargli la somma di € 1.000 a titolo di risarcimento del danno per avergli danneggiato l’auto.

In questo caso, la promessa di pagamento è titolata, in quanto indica la causa per cui Tizio si obbliga a pagare. Caio può agire in giudizio contro Tizio per ottenere il pagamento della somma promessa e ottenere nei suoi riguardi un decreto ingiuntivo.

Ginevra scrive ad Alberto promettendo che, per l’ospitalità che darà al figlio Guglielmo nel periodo universitario, gli riconoscerà un compenso di mille euro all’anno. Anche in questo caso la promessa di pagamento, subordinata alla prestazione di Alberto, è titolata.

Tullio scrive in un foglio di carta che si impegna a dare a Marcella 4.000 euro senza specificare la causa, entro 3 mesi. In tale ipotesi siamo dinanzi a una promessa di pagamento astratta, ma che consente ugualmente a Marcella di agire con un decreto ingiuntivo contro Tullio, alla scadenza del terzo mese.

 
Pubblicato : 14 Febbraio 2024 10:00