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Accesso agli atti Agenzia Entrate prima dell’accertamento

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(@angelo-greco)
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È possibile accedere alla documentazione del fisco nell’ambito del contraddittorio preventivo anche ai fini dell’adesione?

Al contribuente deve essere garantito il diritto di accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate prima della notifica dell’avviso di accertamento. Solo così questi può valutare con consapevolezza la possibilità di aderire a un eventuale accordo proposto dall’amministrazione fiscale. Lo ha stabilito il Tar del Veneto con la sentenza n. 837 del 2 maggio 2024. Si tratta di un importante riconoscimento, che supera l’orientamento tradizionale della giurisprudenza secondo cui, sino all’adozione e alla notifica dell’atto impositivo, l’amministrazione potrebbe negare il diritto di accesso agli atti tributari.

Vediamo, più nel dettaglio, le motivazioni della pronuncia e le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso agli atti tributari già dalla fase del cosiddetto “contraddittorio preventivo”.

La vicenda

La questione è emersa quando l’Agenzia delle Entrate ha invitato una società a comparire, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In risposta, la società aveva richiesto l’accesso alla documentazione relativa alle contestazioni. L’ufficio, per tutta risposta, ha dato riscontro negativo. Il diniego veniva motivato per via del fatto che il procedimento tributario era ancora in corso.

Di fronte al rifiuto, la società ha impugnato la decisione presso il Tar, lamentando la violazione del diritto di difesa.

Il diritto di accesso agli atti tributari prima della notifica dell’accertamento

Il Tar ha osservato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza dominante, l’articolo 24 della legge 241/90 che consente il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione prevede una deroga solo quando il procedimento è ancora pendente, ossia in una fase embrionale ed interna, non essendosi ancora rivelato al cittadino con un atto formale.

Invece, non vi sono ragioni di segretezza una volta che l’atto amministrativo – nel nostro caso l’avviso di accertamento – è stato notificato. Tale è stato il chiarimento fornito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1979 del 18 marzo 2022.

Pertanto una volta notificato l’avviso di accertamento, non possono essere frapposti ostacoli al rilascio della documentazione richiesta dal contribuente.

Del resto, la documentazione è essenziale per contestare le accuse sollevate, rendendola necessaria per l’esercizio del diritto alla tutela giudiziale riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione. Lo prevede espressamente anche il comma 7 dell’articolo 24 della legge 241/90, che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi indispensabili per la difesa dei propri diritti legali.

Quali atti può vedere il contribuente?

Come ha già scritto il Consiglio di Stato, n. 908/2019, l’Agenzia delle Entrate non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla scelta degli atti o dei documenti da esibire. Pertanto il contribuente ha il diritto di accedere a tutta la documentazione relativa al rapporto di imposta. È proprio grazie a tale conoscenza (o dall’eventuale inesistenza della stessa) che il cittadino può difendersi verificando se sussistono vizi tali da rendere parzialmente o totalmente illegittima la pretesa tributaria.

Si può accedere agli atti prima della notifica dell’accertamento fiscale?

Secondo la pronuncia in commento, i principi che abbiamo appena espresso sono applicabili anche quando l’Agenzia delle Entrate non ha ancora notificato un accertamento fiscale definitivo ma ha inviato al contribuente un semplice invito a comparire, nell’ambito del cosiddetto “contraddittorio preventivo”, divenuto oggi obbligatorio per gran parte delle procedure di contestazione fiscale.

Del resto, l’adesione è una sorta di “procedimento nel procedimento”, ossia una fase dell’accertamento fiscale che richiede il contraddittorio tra le parti. Ne deriva che l’adesione del contribuente deve potersi fondare su una piena conoscenza di tutti i presupposti in forza dei quali l’agenzia delle Entrate ha liquidato le maggiori imposte. Diversamente, l’accettazione del contribuente finirebbe per essere una sorta di scommessa, un’accettazione al buio.

Cosa dice lo Statuto dei Contribuenti

Tali argomentazioni hanno di recente trovato conferma nel nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente ai sensi del quale, salvo alcune eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

 
Pubblicato : 21 Maggio 2024 17:15