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Si può pagare una fattura a rate?

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(@paolo-remer)
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Come ottenere una dilazione dei termini di pagamento; cosa succede se non si salda il dovuto in tempo; quali sono gli adempimenti fiscali e contabili.

Quando la cassa è vuota o quasi, e non si riescono a fronteggiare tutte le spese, si può pagare una fattura a rate? La domanda sorge soprattutto per le fatture di importo consistente, come quelle relative a grosse forniture di beni o riguardanti l’acquisto di servizi particolarmente costosi, ma è riferita anche alle fatture più piccole, di qualche centinaio o migliaio di euro, se le dimensioni aziendali sono piccole e il giro di affari di chi deve pagarle è modesto.

Ovviamente l’argomento riguarda anche chi emette le fatture e deve prestabilire le modalità di pagamento, ed anche conoscere gli adempimenti contabili e fiscali da porre in essere nei casi in cui è previsto il pagamento rateale.

Quanto tempo si ha per pagare una fattura?

I termini di pagamento delle fatture dipendono dalle previsioni contrattuali, dalla tipologia del cliente e da quanto riportato nella fattura stessa, che solitamente indica la data entro cui bisogna saldare il dovuto.

Queste tempistiche sono molto elastiche: un cliente importante, abituale negli acquisti e finanziariamente affidabile, ottiene con ogni probabilità dai suoi fornitori una scadenza di pagamento molto più ampia – ad esempio, di 120 o 180 giorni – rispetto a un cliente nuovo, ancora sconosciuto e di modeste dimensioni, per il quale verrà previsto un saldo entro termini molto più ristretti, ad esempio 30 o al massimo 60 giorni, o addirittura contestuale al momento di emissione della fattura stessa.

Cosa succede se non si paga in tempo una fattura?

Se la fattura non viene pagata entro il termine stabilito, si apre la procedura di recupero crediti, che nella prassi comune prevede, dapprima, alcuni solleciti bonari formulati dal creditore, anche via e-mail o per telefono, per invitare il cliente debitore a provvedere al saldo del dovuto in tempi brevi.

Molti contratti commerciali prevedono delle apposite clausole penali forfettizzate per quantificare in via anticipata, e senza bisogno dell’intervento del giudice, il danno causato al creditore dal ritardo nei pagamenti, più gli interessi legali o convenzionali, quindi la somma dovuta aumenta.

Se gli inviti bonari non hanno effetto, il fornitore invia, solitamente, al suo debitore una lettera di diffida e messa in mora: è un sollecito formale, da comunicare mediante raccomandata A/Ro tramite Pec, che ha anche l’effetto di interrompere la prescrizione del credito.

Quando neanche la diffida e messa in mora viene riscontrata dal debitore, il creditore può munirsi – sulla base della stessa fattura emessa, che costituisce un documento valido – di un decreto ingiuntivo: è un ordine di pagamento, emesso dal giudice, contro il quale il debitore potrà opporsi entro 40 giorni dalla notifica. Si apre, così, la procedura giudiziaria, ma il creditore – sulla base del decreto ingiuntivo non opposto, o dichiarato provvisoriamente esecutivo – potrà intraprendere il pignoramento dei beni mobili (compresi i conti correnti) e immobili del debitore, per soddisfarsi su di essi.

Quando è possibile pagare una fattura a rate?

Il pagamento a rate di una fattura è consentito in base agli accordi commerciali stabiliti tra il fornitore dei beni o dei servizi ed il cliente che li ha acquistati. Questo principio generale vale per tutti i tipi di cessione e di fornitura di beni o servizi, quindi, per fare un esempio, da uno stock di merci aziendali (compresi gli acquisti effettuati online) alle prestazioni professionali fornite da un avvocato, ingegnere o web designer.

L’accordo raggiunto tra l’emittente e il destinatario della fattura per la modalità di pagamento rateale può essere anche preso in un momento successivo a quello della compilazione e ricezione della fattura stessa: ad esempio quando il cliente rappresenta al fornitore le sue difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione e così ottiene una dilazione dei termini di pagamento dell’importo complessivo e un frazionamento dei versamenti da effettuare.

Rateazione della fattura elettronica: come fare

Per consentire la rateazioni dei pagamenti di una fattura elettronica inserita nello Sdi (sistema di interscambio) dell’Agenzia delle Entrate, occorre intervenire sulla sezione pagamenti del documento, che può variare a seconda del software gestionale utilizzato per la compilazione, e inserire il numero di rate previsto e le scadenze di pagamento con i rispettivi importi di ciascuna rata; si può anche indicare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario, assegno, Riba, bollettini, carte di credito, ecc.).

Questa informazione vale anche come promemoria per il destinatario della fattura, e, se il programma utilizzato è integrato con la contabilità, consentirà di aggiornare l’estratto conto residuo ogni volta che i pagamenti rateali vengono eseguiti. Fino a quando il debito fatturato non sarà interamente saldato, la fattura risulterà parzialmente pagata, e potrà essere evidenziata per gestire il credito residuo. In ogni caso occorrerà abbinare, nella propria contabilità, i vari pagamenti rateali in entrata alla rispettiva fattura inizialmente emessa, ma questo è un adempimento gestionale interno e successivo che non riguarda la fase di compilazione ed inserimento della fattura elettronica.

Ricordiamo che i codici delle modalità di pagamento delle fatture elettroniche – e che vengono inseriti nel file in formato Xml del documento – sono i seguenti:

  • MP01: contanti;
  • MP02: assegno;
  • MP03: assegno circolare;
  • MP04: contanti presso Tesoreria;
  • MP05: bonifico;
  • MP06: vaglia cambiario;
  • MP07: bollettino bancario;
  • MP08: carta di credito;
  • MP09: RID;
  • MP10: RID utenze;
  • MP11: RID veloce;
  • MP12: RiBA ricevuta bancaria;
  • MP13: MAV;
  • MP14: quietanza erario stato;
  • MP15: giroconto su conti di contabilità speciale;
  • MP16: domiciliazione bancaria;
  • MP17: domiciliazione postale.

Gestione fiscale dei pagamenti rateali di fatture

In base alla normativa tributaria [1] la fattura va emessa nel momento in cui viene effettuata la fornitura mediante consegna o spedizione dei beni, e dunque quando si realizza l’operazione imponibile Iva, a prescindere dal pagamento, che potrebbe essere successivo e non contestuale. Le prestazioni di servizi, invece, devono essere fatturate al momento di pagamento del corrispettivo.

Secondo la giurisprudenza europea [2] i pagamenti che avvengono ratealmente non si configurano come prestazioni successive, bensì il momento impositivo – da cui sorge l’obbligo di fatturazione e di applicazione e di versamento dell’Iva dovuta sull’operazione economica realizzata – rimane unico. Ciò comporta che, in presenza di un accordo di rateizzazione dei pagamenti fatturati, il mancato versamento di determinate rate non può essere considerato come un “non pagamento” del prezzo pattuito, e quindi non può esserci una riduzione dell’imponibile IVA: anzi, l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile di volta in volta al momento della scadenza dei periodi ai quali i rispettivi pagamenti si riferiscono.

In altre parole, «il momento dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria è determinato in funzione della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti successivi», dato che essi costituiscono il corrispettivo delle prestazioni effettuate. Ciò non toglie che, se i pagamenti rateali stabiliti non vengono effettuati, è consentita dalla legge [3] la riduzione della base imponibile in precedenza fatturata, previa annotazione in contabilità dell’operazione, proprio come avviene quando il mancato pagamento è stato determinato da un annullamento, recesso o risoluzione del contratto.

Tutto ciò in quanto la base imponibile deve essere sempre costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, e lo Stato non può riscuotere, a titolo di Iva, dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta un importo superiore a quello effettivamente percepito dai propri clienti per le prestazioni fatturate. Ciò è consentito, ovviamente, quando i crediti fatturati diventano definitivamente irricuperabili, e dunque non quando i clienti pagano semplicemente alcune rate in ritardo. Questi principi devono essere applicati uniformemente in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea, essendo fissati dalle apposite direttive comunitarie [4].

 
Pubblicato : 13 Aprile 2024 18:00