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Quanti tipi di elezioni ci sono?

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(@carlos-arija-garcia)
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Dal piccolo Comune di residenza al Paramento europeo: quante volte bisogna recarsi alle urne? Come si vota per ogni consultazione?

L’esperienza ci dice che l’Italia è, probabilmente, il Paese europeo dove più frequentemente si va alle urne per eleggere i rappresentanti dei cittadini nelle varie istituzioni locali, regionali, nazionali o sovranazionali. Non sempre viene rispettata la scadenza naturale, fissata in cinque anni dalla Costituzione: se non c’è una crisi di Governo c’è un presidente di Regione che «salta» oppure un Consiglio comunale che viene sciolto. Inoltre, quasi mai la data del voto amministrativo coincide in tutto il Paese. Quanti tipi di elezioni ci sono? Quante volte bisogna recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza?

Escludendo i referendum, che non possono definirsi delle elezioni ma delle consultazioni per dare un parere su un determinato argomento, in Italia si vota per scegliere i propri rappresentanti:

  • nei Comuni (elezioni amministrative);
  • nelle Regioni (elezioni regionali);
  • in Parlamento, cioè in Senato e nella Camera dei deputati (elezioni politiche);
  • nel Parlamento europeo (elezioni europee).

Possono votare tutti i cittadini che hanno almeno 18 anni il giorno delle elezioni, muniti di documento di identità in corso di validità e certificato elettorale. Dell’organizzazione delle procedure per il voto si occupa il ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale dei Servizi elettorali, che fa capo al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Le elezioni amministrative

Come detto, le elezioni amministrative sono quelle indette ogni cinque anni per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco di un paese o di una città.

Nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, ciascun elettore può votare per un candidato a sindaco e per la lista corrispondente:

  • tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco;
  • tracciando un segno solo sul contrassegno di lista;
  • tracciando un segno sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco.

Ciascun elettore può esprimere anche due preferenze per i candidati a consigliere comunale, purché i candidati siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l’annullamento della seconda preferenza).

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, ciascun elettore può:

  • tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco: il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
  • tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco sia su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
  • tracciare un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata (voto disgiunto): in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Anche in questo caso è possibile esprimere anche due preferenze per i candidati a consigliere comunale, purché i candidati siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l’annullamento della seconda preferenza).

In questi Comuni, a differenza di quelli più piccoli, è previsto un secondo turno (detto ballottaggio) quando uno dei candidati a sindaco non raggiunge la maggioranza dei voti, cioè almeno il 50% più 1.

In questo caso, la preferenza si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Le elezioni regionali

Le elezioni regionali sono quelle indette ogni cinque anni per scegliere il presidente della Giunta regionale e rinnovare il Consiglio regionale.

L’elettore può, a sua scelta votare:

  • solo per un candidato alla carica di presidente della Regione (ciò non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate);
  • per un candidato alla carica di presidente della Regione e una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
  • disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
  • a favore solo di una lista: il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione a essa collegato.

Nelle liste plurinominali è prevista l’alternanza di genere, con la possibilità di esprimere fino a due preferenze, scegliendo tra un candidato e una candidata che appartengano alla stessa lista e scrivendo i loro cognomi sulla scheda elettorale. Se si indicano due uomini o due donne, la seconda preferenza verrà annullata.

Non è previsto il ballottaggio.

Le elezioni politiche

Le elezioni politiche sono quelle indette ogni cinque anni per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, cioè del Parlamento nazionale.

Dopo l’entrata in vigore della legge che ha previsto una riduzione dei parlamentari, alle politiche vengono eletti 400 deputati e 200 senatori. A questi ultimi si aggiungono i senatori a vita per merito (un massimo di cinque), non eletti dai cittadini ma nominati dal presidente della Repubblica. Infine, ci sono i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Capi dello Stato.

Le circoscrizioni elettorali sono 20 per il Senato (coincidenti con le regioni) e 28 per la Camera. Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali e plurinominali:

  • nei collegi uninominali vengono scelti 147 seggi alla Camera e 74 al Senato: ogni partito o coalizione presenta un solo candidato. Viene eletto quello più votato;
  • nei collegi plurinominali vengono scelti 245 seggi alla Camera e 122 al Senato: ogni partito o coalizione presenta una lista di candidati. Ad ogni partito o coalizione verrà assegnato un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuti.

C‘è, infine, la circoscrizione Estero in cui votano gli italiani residente in un altro Stato ed iscritti all’Aire. A loro spetta l’elezione di otto deputati e quattro senatori. La circoscrizione è ripartita in quattro macroaree, cioè:

  • Europa (compresi territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia);
  • America meridionale;
  • America settentrionale e centrale;
  • Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Esistono delle soglie di sbarramento sia per la Camera che per il Senato. Restano esclusi dal Parlamento:

  • i partiti che non ottengono il 3% dei voti a livello nazionale;
  • le coalizioni che non ottengono il 10% dei voti a livello nazionale.

I voti dei partiti in coalizione che raggiungono la soglia dell’1% ma non arrivano al 3% vengono ripartiti dentro la stessa coalizione. Sotto la soglia dell’1% invece i voti vanno dispersi.

La scheda per l’elezione della Camera è di colore rosa, mentre quella per l’elezione del Senato è di colore giallo.

L’elettore può:

  • barrare la lista: il voto vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
  • barrare il nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione: il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio;
  • barrare il rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e anche il rettangolo sottostante che contiene il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale: il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista;
  • barrare il contrassegno e la lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima: il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Le elezioni europee

Le elezioni europee sono quelle indette ogni cinque anni per eleggere i rappresentanti del proprio Paese nel Parlamento europeo. L’Italia elegge 76 europarlamentari.

Il sistema elettorale è regolato sia dalla normativa europea, che stabilisce le norme comuni per tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche, che cambiano da un Paese all’altro.

L’elettore esprime il suo, tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze, scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome nelle apposite righe poste a fianco del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

 
Pubblicato : 10 Marzo 2023 13:30