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Risarcimento per il fermo tecnico dell’auto in officina

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(@redazione)
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Non basta provare la semplice indisponibilità del veicolo ma bisogna dimostrare la spesa sostenuta per il mezzo sostitutivo.

Se dopo un incidente stradale di cui non hai colpa, il tuo mezzo è rimasto dal carrozziere o dal meccanico per diversi giorni, onde provvedere alle dovute riparazioni, ti spetta il risarcimento per il fermo tecnico dell’auto, data l’indisponibilità del tuo mezzo. Tuttavia, tale danno deve essere provato all’assicurazione o, in caso di contenzioso, al giudice. Non basta, infatti, dimostrare che l’auto era incidentata, che c’è stato il sinistro e che la responsabilità è in capo alla controparte: è anche necessario fornire una prova documentata del fatto che il proprietario aveva necessità di servirsi dell’auto e, dunque, abbia dovuto far ricorso a mezzi sostitutivi oppure abbia perso l’utilità economica che traeva dall’uso del mezzo. È quanto chiarito dalla Cassazione [1].

La Corte supera così un precedente orientamento di tipo contrario secondo cui il cosiddetto danno da fermo tecnico potrebbe essere liquidato «anche in assenza di prova specifica», cioè solo sulla base della circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, a prescindere dall’uso a cui esso era destinato [2]. Tale interpretazione si basava sul fatto che il proprietario di un veicolo danneggiato durante il tempo delle riparazioni dovesse comunque sopportare delle perdite economiche relative a tassa di circolazione, premio di assicurazione e deprezzamento del veicolo.

Dunque, cambiando indirizzo, i supremi giudici arrivano a ritenere che il danno non può essere considerato «automatico»: l’indisponibilità di un’auto durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere dimostrato.

La prova del danno non può consistere nella semplice indisponibilità del veicolo. È, infatti, necessario dimostrare:

  • la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo;
  • oppure la perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo (si pensi al caso di un agente di commercio che non abbia potuto raggiungere i clienti, perdendo così numerose commesse).

A proposito di quest’ultima ipotesi, e in un’ordinanza più recente [3], la Cassazione ha ribadito il diritto dell’automobilista danneggiato ad avere il risarcimento della spesa sostenuta per il noleggio di un’auto sostitutiva.

La Suprema Corte ha deciso in tal modo sul caso di un automobilista che, a causa di un incidente stradale, ha dovuto rinunciare per un periodo di tempo al proprio veicolo ed ha noleggiato una macchina per poter continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Dopodiché, ha chiesto all’assicurazione il rimborso delle spese di noleggio, appurato che il sinistro stradale era stato provocato da un altro conducente.

Per i giudici di legittimità, il fermo tecnico dell’auto rappresenta un danno presunto in quanto rappresentato dal deprezzamento del bene sul mercato e dal pagamento del bollo auto e dal premio assicurativo, che devono esser versati comunque anche durante il periodo in cui la macchina non viene utilizzata perché si trova in riparazione.

L’incidente provoca, pertanto, sull’automobilista danneggiato anche questi effetti negativi di tipo economico fondati su presunzioni legali: basti pensare al fatto di non poter utilizzare il proprio veicolo non per scelta ma per oggettiva impossibilità e di dover pagare, comunque, bollo e assicurazione.

Allo stesso modo, viene riconosciuto come danno presuntivo quello rappresentato dalle spese per il noleggio di un’altra macchina per il periodo in cui è necessario tenere l’auto in riparazione. La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento ma chiede al danneggiato di dimostrare di avere sostenuto tale spesa. Basterà, a tal fine, esibire la ricevuta o la fattura della società di noleggio.

Quello che il danneggiato non deve, invece, dimostrare è la necessità di aver dovuto noleggiare un’auto sostitutiva. Significa – conclude la Suprema Corte – che deve dare prova solo della perdita patrimoniale in quanto danno emergente.

 
Pubblicato : 8 Maggio 2023 18:29