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Quota disponibile: come verificare lesione legittima?

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(@salvatore-cirilla)
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Come si calcola la quota per la quale il defunto poteva disporre in testamento?

Come dispone l’art.556 del codice civile, per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

E infatti, il legittimario che propone l’azione di riduzione abbia l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore.

In quel caso, come anticipato, prodromo dell’azione di riduzione è la cd. riunione fittizia ex art. 556 c.c., la quale consente di calcolare la quota del patrimonio della quale il de cuius poteva disporre (cd. quota disponibile) e la quota riservata ai legittimari (cd. quota di legittima o di riserva), verificando conseguentemente l’eventuale sussistenza della lesione di legittima o la sua entità.

Occorre precisare che i beni donati sono oggetto di una mera operazione di calcolo, non di una riunione materiale, come quella che si effettua mediante la collazione, con gli altri beni esistenti nel patrimonio del de cuius: l’acquisto di tali beni da parte del legittimario potrà avvenire soltanto in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (azione di restituzione).

Nel caso in cui sia accertata in via giudiziale la lesione della quota di legittima:

  • le prime attribuzioni a essere ridotte sono quelle derivanti dall’apertura della successione (articolo 553 del Codice civile);
  • poi si riducono le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima (articolo 554 del Codice civile);
  • infine, sono soggette a riduzione le donazioni, il cui valore eccede la quota disponibile, fino alla quota medesima. Le stesse non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (articoli 555 e 559 del Codice civile).

Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario, ad ulteriore conferma della diversa operatività della riunione fittizia rispetto alla collazione, la quale opera solo in sede di divisione gravando altresì solo su taluni eredi.

A tal fine, il legittimario ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”.

Un tale onere che grava sulla parte ai sensi dell’art. 2967 c.c. non può assolversi, né essere surrogato, ricorrendo alla consulenza tecnica d’ufficio.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate ex lege e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente.

Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.

Per questi motivi, fondamentale per esercitare l’azione è la nomina di un consulente tecnico di parte che possa fare questi conteggi, da allegare all’azione legale.

Con riguardo alle spese sostenute con i Suoi conti, preciso che:

  • le spese notarili rientrano tra le spese che l’erede deve sostenere e non possono essere invocate nell’asse ereditario;
  • le spese funerarie, e di tumulazione, rientrano nei debiti che porta l’asse ereditario e, quindi, Lei dovrebbe avere diritto al rimborso;
  • per IMU e utenze, come anche per le manutenzioni, queste avrebbero dovuto essere sostenute, salvo accordi diversi, da entrambi i comproprietari, per il 50% ciascuno e, dunque, in caso di versamento unilaterale da parte Sua, Lei avrà diritto al rimborso della metà di quanto speso, che potrà pretendere prima del conteggio della quota legittima, in quanto debiti ereditari.

Di quanto detto, l’elemento più importante nella vicenda successoria, e nella ricostruzione dell’asse ereditario, ivi comprese le donazioni effettuate in vita, è quello dell’onere probatorio.

Tutto quanto verrà sostenuto in termini di denaro donato a terzi, spese sostenute e altre operazioni dovrà essere provato in un eventuale giudizio; purtroppo, a tal proposito, non varranno elementi presuntivi.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 23 Marzo 2024 13:30