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Diritto di critica e licenziamento: ultime sentenze

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Esercizio del diritto di critica e licenziamento del lavoratore; frasi ingiuriose rivolte al datore di lavoro; offese all’azienda condivise sui social; lesione del decoro aziendale e del vincolo fiduciario tra le parti.

È legittimo il licenziamento del lavoratore qualora l’esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro supera i limiti della continenza sostanziale e formale.

Esercizio non pretestuoso del diritto al dissenso

In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di “direttore generale” che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all’art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero.

(Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili).

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2022, n.17689

Nozione di giustificatezza del licenziamento

Nel rapporto di lavoro dirigenziale e ai fini della giustificatezza del recesso, il giudice di merito deve procedere ad una accurata opera di componimento tra l’accentuato obbligo di fedeltà – legame fiduciario – del dirigente e il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l’esercizio di tali diritti, ove avvenga nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza e quindi in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento.

Con particolare riferimento al dirigente che rivesta la qualifica di direttore generale, deve affermarsi che non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente – direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all’art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive.

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2022, n.17689

Plurimi insulti ai capi sulla propria pagina Facebook

Costituisce grave insubordinazione, da sanzionare con il licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che, a mezzo di tre e-mail e di un messaggio sul proprio profilo Facebook, diffonde comunicazioni dai contenuti gravemente offensivi e sprezzanti nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali. Il mezzo utilizzato è idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone e la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale.

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, n.27939

Critica su social network alla precedente gestione dello stabilimento

Non assume rilievo disciplinare la condotta extralavorativa contestata a un impiegato che aveva pubblicato e condiviso sulla sua bacheca virtuale Facebook un post denigratorio riferibile, non già all’attuale datore di lavoro, ma a una precedente gestione dello stabilimento presso il quale lavorava. Il fatto contestato è «insussistente» in quanto l’espressione critica, pur essendo stata materialmente espressa, non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali.

Tribunale Taranto, 26/07/2021

Diritto di critica sindacale: rispetto dei limiti di continenza sostanziale e formale

È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore sindacalista che nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non abbia rispettato i canoni di continenza formale e sostanziale.

Tribunale Roma sez. lav., 08/07/2021, n.6644

Critica delle decisioni aziendali: i limiti della correttezza formale

In tema di rapporto di lavoro subordinato, l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene garantito dall’art. 21 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, così come l’attribuzione di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.

Tribunale Firenze sez. lav., 17/03/2020, n.149

Lavoratore diffonde fatti o accuse sul datore di lavoro

La condotta di un lavoratore subordinato che divulghi fatti od accuse riguardanti il datore di lavoro può rappresentare giusta causa di licenziamento a condizione che: la condotta sia effettivamente lesiva del rapporto fiduciario e che sia carente di anche solo uno degli elementi costitutivi del diritto di critica, vale a dire, verità del fatto denunciato, continenza formale e pertinenza.

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2019, n.1379

Diritto di critica del lavoratore: limiti

È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che pur esercitando il proprio diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, o superiore gerarchico, utilizza espressioni tali da superare i limiti della continenza sostanziale, intesa come la congruenza dei fatti alla verità, nonché di quella formale quale normalità delle modalità ammissibili nell’esposizione dei fatti.

Detto comportamento, infatti, integrando una condotta lesiva del prestigio aziendale e pertanto una violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede ex art. 2105, c.c., risulta tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.

Per tale motivo il diritto di critica del lavoratore deve essere limitato alla difesa personale e non diretto ad oltraggiare l’operato o le decisioni datoriali.

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2018, n.19092

Superamento dei limiti della continenza formale

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve avvenire nel rispetto dei limiti di continenza formale, il cui superamento integra comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e può costituire giusta causa di licenziamento.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall’impresa al proprio dipendente per avere proferito a voce alta, alla presenza del direttore generale e di un lavoratore, frasi ingiuriose all’indirizzo del primo, percepite anche da altri dipendenti e da due ospiti esterni).

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2018, n.19092

Attività sindacale e diritto di critica

Posto che non è configurabile in assoluto una “scriminante sindacale” che legittimi ogni comportamento svolto all’interno dell’impresa dal lavoratore nell’ambito di una attività sindacale, pur costituzionalmente tutelata, l’esercizio del diritto di critica incontra, all’interno del rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli previsti in generale per la manifestazione del pensiero, e cioè quello della continenza formale, attinente al modo di esposizione del pensiero critico, e quello della continenza sostanziale, attinente alla veridicità, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall’autore, dei fatti denunciati (nella specie, è stata cassata la declaratoria di legittimità del licenziamento di un dirigente membro di un sindacato, per aver redatto e trasmesso ad un collega sindacalista un documento di critica dell’interpretazione data dalla società a norma imperativa riguardante la categoria protetta dal sindacato, documento successivamente diffuso da media).

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2018, n.18176

Diritto di critica e licenziamento illegittimo del sindacalista 

È illegittimo il licenziamento del sindacalista Rai che abbia esercitato duramente il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro. Nei suoi confronti, infatti, deve prevalere la scriminante costituzionale, in quanto tale soggetto deve poter manifestare liberamente il proprio pensiero.

Lo afferma la Cassazione che ha accolto così il ricorso di un avvocato della Rai con funzioni di sindacalista, il quale era stato licenziato per aver espresso critiche a un documento interno aziendale, nello specifico un parere negativo sulla circostanza che i legali in azienda fossero iscritti in albo speciale e avessero subito delle restrizioni in ordine alla difesa in giudizio della società nelle controversie esterne.

Per la Corte, in assenza di ulteriori accertamenti, l’opinione del dipendente doveva considerarsi legittimo esercizio del diritto di critica nel contesto di un’attività sindacale.

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2018, n.18176

Critica del lavoratore lesiva della reputazione del datore di lavoro

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto esercizio legittimo del diritto di critica la condotta di alcuni lavoratori che, di fronte all’ingresso del fabbricato aziendale, avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie dell’amministratore delegato della società, attribuendogli la responsabilità della morte di alcuni dipendenti).

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527

Denuncia dei reati commessi dal datore di lavoro

Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

È di per sé irrilevante la circostanza che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento venga definito con la archiviazione della notitia criminis o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa. A differenza delle ipotesi nelle quali è in discussione l’esercizio del diritto di critica, in caso di denuncia e di querela non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio.

La valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. Le disposizioni contenute nei contratti collettivi in punto di tipizzazioni degli illeciti disciplinari non possono essere disattese dal giudice.

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2017, n.22375

Lavoratore critica l’azienda su Facebook: licenziamento illegittimo

È illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che critica l’azienda sulla propria pagina Facebook. La Cassazione conferma così l’orientamento giurisprudenziale sulle conseguenze sanzionatorie del licenziamento disciplinare illegittimo, nel regime disciplinato dall’articolo 18 St. lav., come modificato dalla legge Fornero. Per il datore di lavoro, il contenuto del post era “oggettivamente diffamatorio, sia nei confronti della stessa società che nei confronti della legale rappresentante”. Per la Corte, invece, nell’insussistenza del fatto contestato, in base all’art. 18 St lav. modificato dalla Fornero, rientra anche l’ipotesi del fatto esistente ma non illecito.

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2017, n.13799

Esercizio del diritto di critica: licenziamento nullo

È nullo in quanto ritorsivo, a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015, il licenziamento intimato in reazione all’esercizio, da parte del lavoratore, di diritti pacificamente esercitabili nell’ambito lavorativo, quali il diritto di tutela della propria professionalità, il diritto di difesa ed il diritto di critica, purché tali diritti siano esercitati nei limiti della continenza formale, verosimiglianza e pertinenza. (In applicazione dell’enunciato principio, il tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in ragione di una comunicazione fatta pervenire dallo stesso, tramite legale, all’AD della società.

In detta comunicazione il ricorrente ha accusato l’AD di non assicurare un coordinamento interno che consentisse di gestire al meglio i rapporti con i clienti, imputando la diminuzione del fatturato al suo silenzio ed alla totale assenza di risposte oltre che alla mancanza di un efficace coordinamento. Inoltre il ricorrente ascriveva all’AD una violazione dei profili di correttezza e di buona fede in quanto lo stesso si sarebbe trincerato dietro motivi economici per giustificare l’esautoramento del ricorrente dal ruolo di Coordinatore Commerciale).

Tribunale Milano sez. lav., 09/03/2017, n.658

Dipendente condivide una vignetta satirica su una chat privata di Facebook

È da considerarsi illegittimo, in quanto ritorsivo, il licenziamento di un dipendente assunto a tempo indeterminato a seguito di una precedente vertenza giudiziaria, per aver pubblicato su una chat privata di Facebook, nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una vignetta satirica raffigurante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un disegno e il marchio Gucci. Ad affermarlo è la Cassazione che conferma in pieno la decisione della corte di merito. Per i giudici, si tratta di libero esercizio del diritto di critica, a ogni modo non integrante una potenziale lesione dell’immagine aziendale per via della diffusione della vignetta limitata ai partecipanti alla chat.

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2017, n.2499

Critica lesiva del decoro dell’impresa: violazione dell’obbligo di fedeltà

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di cui all’art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro (nella specie, il lavoratore aveva attribuito al datore di lavoro e ai suoi dirigenti comportamenti illeciti o non corretti , parlando di “corsi fantasma” e, quanto ai dirigenti, aveva imputato loro di assumere nell’Ente datore i propri figli).

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2016, n.24260

Lettera di critica inviata al datore di lavoro

In tema di esercizio dei diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, è necessario che il prestatore si limiti a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa (esclusa, nella specie la legittimità del licenziamento per giusta causa, atteso che nella lettera del lavoratore inviata al datore, in cui si contestavano comportamenti scorretti ed offensivi in proprio danno del superiore gerarchico, non si potevano riscontrare elementi denigratori).

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2016, n.21649

Diritto di critica delle decisioni aziendali

L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (confermato il licenziamento intimato alla lavoratrice, a cui era stato contestato di avere utilizzato davanti al cassiere della società epiteti ingiuriosi nei confronti dell’amministratore delegato -“sto barbone di merda” “così si va a comprare un gelato sto coglione”- che le aveva richiesto la restituzione della somma di 50 euro rimborsata due volte per errore a titolo di spese di carburante).

Cassazione civile sez. lav., 21/03/2016, n.5523

Lesione del vincolo fiduciario

È legittimo il licenziamento intimato per giusta causa al dipendente che, violando i limiti della continenza sostanziale e formale, ha esercitato incondizionatamente il diritto di critica ledendo in via irreversibile il vincolo fiduciario tra le parti.

Tribunale Nola, 04/06/2015

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Pubblicato : 31 Ottobre 2022 05:00