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Asportazione di arredi contenuti in un immobile in affitto

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(@gianluca-scardaci)
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Integra reato la condotta del conduttore di un appartamento che asporti dall’immobile oggetto di locazione i relativi arredi?

Chissà quante volte sarà capitato ai proprietari degli immobili locati, a qualsiasi titolo, di non rinvenire arredi o suppellettili in esito al rilascio dell’appartamento da parte del conduttore di turno. I dubbi che solitamente attanagliano gli interessati sono più o meno sempre gli stessi: se alcuni dei quadri erano stati portati via prima dell’inizio della locazione; se i portacenere erano tre o quattro; che fine hanno fatto i cuscini disposti sopra il divano. Numerosi dubbi, insomma, che ognuno di noi ha avuto almeno una volta nella vita anche con riguardo a chi ci aiuta nelle faccende domestiche, e che sicuramente sorgono quindi anche con riferimento ai conduttori di lunga durata. Cerchiamo di capire se integra il reato di appropriazione indebita l’asportazione di arredi contenuti in un immobile locato.

In cosa consiste il godimento del conduttore di un immobile?

Il godimento del conduttore di un immobile, e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale, è limitato dalle clausole contrattuali relative all’uso della cosa e alle sue modalità. La disponibilità dei mobili costituenti arredamento del bene locato da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall’uso. Ma, se lo stesso conduttore sottrae tali mobili distogliendoli dalla loro originaria destinazione, si viene a creare una nuova situazione giuridica, contro la volontà del proprietario, da cui deriva quella che viene tecnicamente chiamata interversione del titolo del possesso, ossia inversione dei rapporti, o, più chiaramente, mutamento del titolo della detenzione di un bene. Ciò, a prescindere dalla formale cessazione del rapporto di locazione, di tal che, non occorre peraltro da parte del locatore la previa richiesta di restituzione o una diffida in tal senso, in quanto la volontà di mutamento di destinazione del bene si è già ampiamente manifestata con l’asportazione degli arredi della casa locata.

È appropriazione indebita anche l’asportazione posta in essere dai collaboratori domestici?

Il ragionamento appena descritto vale anche per la ipotesi di appropriazione indebita di oggetti e suppellettili costituenti corredo e mobilio di una casa da parte dei collaboratori domestici. Addirittura, in questi casi, è possibile configurare la circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera in quanto sono sufficienti, per la sua integrazione, l’esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui derivi, in capo all’agente, il possesso della cosa, e la circostanza che ciò abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia riposta nell’autore del reato.

Considerazioni personali

Non è necessario, ai fini della sussistenza dell’illecito, la formale richiesta di restituzione da parte del locatore dell’oggetto o di quanto sottratto, essendo sufficiente che a questi beni sia stata data dal soggetto agente, conduttore o collaboratore domestico, una diversa destinazione rispetto a quella originaria. Chiaramente sarà indispensabile fornire la prova, da parte del locatore, della esistenza del bene, e quindi sarà consigliabile, prima di una locazione o prima di assumere qualcuno come collaboratore domestico, fotografare gli ambienti e gli oggetti riposti all’interno dell’abitazione. Naturalmente, il mio ragionamento non vale in termini generali nei confronti dei conduttori o dei collaboratori, ma solamente per quella bassissima percentuale dei casi in cui si verificano episodi spiacevoli come quelli sopra descritti.

 
Pubblicato : 26 Aprile 2024 13:30