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Siti, blog e portali non registrati: quando c’è testata giornalistica

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(@angelo-greco)
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Blog, forum e siti non registrati come testate giornalistiche non sono equiparabili alla stampa tradizionale. La testata online che svolge attività continuativa è invece pari al giornale cartaceo. 

Ogni giorno, in Italia e nel mondo, aprono e chiudono numerosi siti e blog che veicolano informazioni sul web di vario tipo. Alcuni di questi, specie quando possono avvalersi dell’opera di giornalisti professionisti, si registrano in tribunale come normali testate giornalistiche, godendo perciò di tutte le garanzie che la legge riconosce alla stampa tradizionale cartacea (in particolar luogo il divieto di sequestro previsto dall’articolo 21 della Costituzione).

Ci si chiede però se per tutte le altre realtà, quelle cioè costituite da siti, blog e portali non registrati, si può parlare di testata giornalistica. Il dubbio sorge per via dell’attuale tendenza ad ampliare il diritto di cronaca anche a soggetti che non svolgono un’attività tecnicamente definibile come “giornalismo”.

Una cosa è certa: il reato di diffamazione commesso a mezzo internet (con i social, i siti e i blog) subisce l’applicazione dell’aggravante dell’uso della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità per via della capacità del web di raggiungere un numero indeterminato o apprezzabile di persone.

Dunque, ai fini penali, l’autore dell’articolo e il direttore responsabile rispondono dell’offesa all’altrui onore e reputazione alla pari di chi lavora sulla stampa tradizionale o di chi ha una testata registrata in tribunale.

È legittimo il sequestro preventivo del blog che non è una testata giornalistica?

La Cassazione opera, all’interno dei siti web, un’importante distinzione:

  • la testata giornalistica telematica, funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa ” previsto dalla legge n. 47 del 1948 e pertanto soggiace alle norme che disciplinano l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico. Tale tipo di giornale on line, così come quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa
  • i forum, i blog (una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente), newsletter, newsgroup, mailing list e social network: questi nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati a essere trasmessi in via telematica non sono equiparabili alla stampa tradizionale e pertanto possono essere oggetto di sequestro.

Secondo la Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 31022/2015 e sent. n. 12536/2016), è possibile il sequestro preventivo del blog non costituente testata giornalistica, se usato per commettere diffamazione. Devono mancare gli elementi necessari a individuare una testata giornalistica telematica quali

  • la regolare periodicità delle pubblicazioni;
  • l’esistenza di una testata giornalistica con una propria redazione;
  • la registrazione in tribunale.

Non rileva, in senso contrario, la natura dell’attività informativa svolta dal sito medesimo, né la circostanza che il gestore sia iscritto all’ordine dei giornalisti.

In caso di reato di diffamazione a mezzo stampa, il giornale online non può essere oggetto di sequestro preventivo, a differenza dei blog, social network etc.

Cosa si considera attività giornalistica?

Giova rilevare che, pur non esistendo una definizione normativa di attività giornalistica (neanche nella legge n. 62/2001), secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 1827/1995), il giornalismo è caratterizzato:

  • dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
  • dall’elemento della creatività,
  • dalla tempestività di informazione.

Si può considerare testata giornalistica quella non registrata?

Una originale sentenza del Tribunale di Roma (sent. del 9.02.2004) ha affrontato il delicato giudizio intentato da una lavoratrice nei confronti di un sito per il quale la stessa prestava, in modo continuativo, attività di redattrice.

Il Giudice del lavoro di Roma ha formulato alcune interessanti e condivisibili considerazioni.

La società proprietaria del sito web affermava l’inapplicabilità, nei propri confronti, del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per non essere quella del sito una testata giornalistica.

Invece il Tribunale ha precisato come l’attività di informazione possa realizzarsi, non solo attraverso la carta stampata, ma anche tramite la rete internet. Il giudice ha poi osservato che non può considerarsi una ‘testata giornalistica’ solo quella che ottiene una formale registrazione presso il locale Tribunale (obbligatoria esclusivamente per le attività che intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge ex art. 7 del D. Lgs 70/2003).

Al contrario, si deve considerare tale anche quell’attività che provvede alla diffusione di articoli, notizie e servizi informativi, pur senza una formale registrazione ed un Direttore Responsabile.

Dunque, ha precisato il Giudice del Lavoro, è evidente che tale attività di informazione possa realizzarsi anche tramite la rete internet, stante l’alto impatto comunicativo di codesto mezzo.

Il Tribunale ha concluso equiparando la posizione del redattore presso la testata internet a quella di un giornalista all’interno di un giornale registrato.

Infatti, se è pur vero che una denominazione assume formalmente la qualifica di ‘testata’ solo dopo l’eventuale registrazione nel registro della stampa, è anche vero che non possono farsi ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del comportamento omissivo di parte datoriale che, violando la normativa del settore, non provvede a registrare per tale quella che, di fatto, è stata una testata giornalistica.

I precedenti della Cassazione

Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost., riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata)».

Interessante ciò che la S.C. sottolinea, per evidenziare comunque un vuoto normativo, non essendosi il legislatore posto al passo coi tempi che cambiano: è vero che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, ma da questo assunto, «non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale».

 
Pubblicato : 13 Novembre 2023 10:36