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Quando si può denunciare un insegnante?

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(@angelo-greco)
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I reati che possono commettere i professori: l’abuso dei mezzi di correzione e il maltrattamento. 

Due sono, per lo più, i reati che interessano gli insegnanti e che, da questi, vengono commessi ai danni degli alunni: quello di «abuso dei mezzi di correzione» e quello più grave di «maltrattamenti». La legge chiaramente non indica quali comportamenti rientrano nell’una o nell’altra fattispecie; ragion per cui, per sapere quando si può denunciare un insegnante, sarà bene fare alcune precisazioni di diritto penale. 

Cosa può fare un insegnante?

Un insegnante è responsabile dei minorenni dal momento in cui questi sono sotto la sua sorveglianza.

La scuola invece è responsabile per i danni riportati dagli alunni da quando varcano i cancelli dell’istituto sino a quando ne escono. 

L’insegnante può esercitare, al pari dei genitori dell’alunno e in sostituzione loro finché questi è sotto il suo controllo, il cosiddetto ius corrigendi, ossia il diritto-potere di esercitare la potestà, il controllo e anche irrogare sanzioni in caso di comportamenti vietati.

Il diritto del professore di correggere l’alunno indisciplinato però non può esercitarsi oltre i limiti riconosciuti dalla legge, limiti che coincidono con l’uso della violenza: non ogni tipo di violenza, ma solo quella che può comportare una conseguenza fisica particolarmente dolorosa. Ne parleremo meglio qui di seguito.

Un professore può picchiare un alunno?

Lo schiaffetto sulla nuca o altro gesto per lo più simbolico verso l’alunno non costituisce reato. Questo perché non comporta alcuna lesione, alcuna malattia o conseguenza dolorosa. 

Gli atti correttivi, anche se attuati con l’uso delle mani, se non si risolvono in gesti di violenza fisica o psicologica, non hanno alcuna valenza penale e non possono essere oggetto di denuncia-querela.

Dall’altro lato però non è necessario picchiare un alunno per commettere reato: come anticipato, l’illecito penale si commette anche in presenza di un gesto che abbia conseguenze psicologiche sulla vittima, come le offese ripetute, le mortificazioni in pubblico, ecc.

Quando è reato picchiare un alunno?

Abbiamo detto che i gesti simbolici come lo schiaffo sulla nuca, che non provoca alcuna conseguenza, non costituisce reato. Secondo il Tribunale di Potenza si tratta invece di atti educativi leciti rientranti nell’esercizio del dovere di richiamare all’ordine gli alunni indisciplinati; metodi che per la loro valenza simbolica e – per l’inesistente portata lesiva – non possono essere inquadrati in atti di violenza fisica, né psicologica.

L’uso della violenza non può mai ritenersi correttivo, né educativo. Il nostro ordinamento infatti tutela la dignità della persona, anche del minore. 

Il reato scatta qualora dal fatto derivi un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente dell’alunno. Tuttavia, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica dell’alunno (stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere e alimentari). 

Quando denunciare un professore?

Quando la violenza fisica o psicologica causa conseguenze rilevanti all’alunno, questi può denunciare il professore per abuso dei mezzi di correzione. Tale reato scatta quando il proposito dell’insegnante parte da un intento valido e lecito, quello cioè di correggere un alunno che abbia sbagliato. 

Quando però si è in presenza di un uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche dove fosse sostenuto dall’intenzione di correggere un comportamento sbagliato, scatta il più grave reato di maltrattamenti.

I maltrattamenti dunque presuppongono non già uno o più episodi isolati e tra loro sconnessi, ma una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed accomunati da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale dell’alunno, infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Non rileva l’intenzione dell’insegnante di agire per finalità educative e correttive.

Le offese del professore

Il professore che offenda un alunno dinanzi a tutti gli altri non commette reato di diffamazione atteso che quest’ultimo si configura solo in assenza della vittima. Potrebbe tutt’al più parlarsi di ingiuria, ma questa non è più reato ma un semplice illecito civile che dà diritto tutt’al più a un risarcimento del danno. Tuttavia se le offese e le umiliazioni sono ripetute e particolarmente “cattive” può scattare, come anticipato sopra, il reato di «abuso dei mezzi di correzione» o quello più grave di «maltrattamenti». Si pensi a un insegnante che abitualmente prende in giro un alunno e lo derida pubblicamente, mettendolo alla berlina davanti ai suoi compagni di classe.

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Pubblicato : 23 Gennaio 2023 12:00