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Quando non spetta la casa all’ex moglie?

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(@angelo-greco)
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Diritto di abitazione: come evitare di lasciare la casa all’ex coniuge dopo la separazione e il divorzio.

Nel momento in cui una coppia – sposata o convivente – si separa, il giudice deve assegnare il diritto di abitazione all’interno della dimora familiare al genitore presso cui vanno a vivere i figli. In questi contesti si pone puntuale una domanda: quando non spetta la casa all’ex moglie? Come fare a tutelare l’immobile evitando che vada a finire all’altro coniuge?

Esistono diverse “scappatoie”, tutte pienamente legali. In questo articolo vedremo quindi come non lasciare la casa all’ex moglie e quando si perde il diritto di abitazione. Ma procediamo con ordine.

Quando la casa spetta alla moglie?

Il giudice riconosce il diritto di abitazione solo quando sussistono le seguenti condizioni:

  • la coppia ha figli;
  • i figli sono minorenni, portatori di grave handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti (in quest’ultimo caso però non devono avere più di 30 anni: età questa oltre la quale si perde il diritto al mantenimento);
  • i figli devono vivere con il genitore collocatario (tale si considera anche la momentanea assenza per chi è un universitario fuorisede).

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento che viene disposto nell’interesse dei figli (affinché non cambino abitudini e habitat domestico), ma finisce inevitabilmente per costituire anche un vantaggio economico per il genitore con cui questi vivono. Di tanto il magistrato deve tenere conto ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge.

L’assegnazione del diritto di abitazione non impedisce al coniuge beneficiario di accogliere un nuovo partner all’interno di essa.

Quando la casa non spetta alla moglie?

In assenza dei presupposti che abbiamo appena visto, il giudice non può assegnare il diritto di abitazione. Pertanto ciò succede ad esempio quando:

  • la coppia non ha figli propri (si pensi a una persona che abbia figli ottenuti da una precedente relazione);
  • i figli sono tutti autonomi;
  • i figli hanno più di 30 anni o, se più piccoli, hanno perso il mantenimento perché non studiano e non sono attivi nella ricerca di un lavoro;
  • i figli vivono da soli;
  • i figli sono sposati;
  • il genitore con cui i figli vanno a stare decide di andare a vivere altrove.

Come non lasciare la casa all’ex moglie dopo il divorzio

Già con la separazione il giudice assegna la casa al genitore collocatario dei figli. Questa decisione viene confermata col divorzio.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui è possibile evitare tale situazione. Li vedremo qui di seguito.

Collocamento paritario dei figli

Di norma il giudice colloca i figli, in via prevalente, presso un solo genitore, assegnando all’altro il diritto-dovere di incontrarli in determinati giorni e orari della settimana.

Tuttavia, a volte, i Tribunali propendono per il collocamento paritetico. Questo si caratterizza per la permanenza dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore. In altre parole, i bambini trascorrono un periodo di tempo uguale (tipicamente una settimana) con mamma e papà, alternandosi tra le due case con regolarità.

Ebbene, se il magistrato opta per un collocamento paritetico dei minori o dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, la madre è tenuta a lasciare la casa coniugale e trasferirsi altrove. Tale soluzione si trova espressa, tra l’altro, nella sentenza n. 4314/2024, emessa l’8 marzo 2024 dalla prima sezione civile del Tribunale di Roma [1].

Secondo i giudici della capitale, l’alternanza settimanale dei figli tra i genitori rimuove la necessità di garantire alla madre l’uso esclusivo dell’immobile. Non esiste infatti più alcun motivo prioritario per mantenere l’assegnazione dell’immobile alla donna, poiché la presenza equilibrata dei minori con entrambi i genitori assicura la continuità dell’abitazione come loro principale luogo di vita e di affetti.

La decisione di revocare l’assegnazione dell’immobile riflette il principio che l’alternanza dei figli tra i genitori elimina la prevalenza dell’uno sull’altro in termini di diritti di godimento dell’immobile.

L’assegnazione della casa ai figli

Una seconda soluzione è quella di chiedere al giudice l’assegnazione della casa ai figli: in questo caso sono i genitori ad alternarsi all’interno dell’immobile a settimane alterne.

Non tutti i Tribunali sono propensi nell’adottare tale sistema: ne abbiamo già parlato in Alternanza dei genitori nella casa familiare. Esso infatti impedirebbe ai genitori di crearsi una nuova famiglia e un diverso partner. Di solito, pertanto, l’assegnazione della casa ai figli presuppone il consenso della coppia.

Anche in questo caso, la madre non potrà ottenere il diritto di abitazione, spettando questo alla prole.

La rinuncia a vivere nella casa di proprietà

Il giudice può assegnare il diritto di abitazione solo nella casa familiare, quella cioè ove la coppia viveva. Pertanto, chi è proprietario di un immobile e non vuole lasciarlo all’ex coniuge dovrà fare in modo di vivere altrove, ad esempio in un altro appartamento, eventualmente preso in affitto.

Il Tribunale infatti non può assegnare la seconda casa all’ex moglie: il diritto di abitazione spetta solo in quello che prima era il luogo ove si svolgeva la vita domestica quotidiana: è qui che i figli hanno formato le loro abitudini.

L’intestazione della casa a terzi

La precedente soluzione presuppone però un costo aggiuntivo: quello di un secondo immobile o di un canone di affitto. C’è però una soluzione per evitare tale aggravio di spesa e, nello stesso tempo, non lasciare la casa all’ex: intestarla a un’altra persona e farsi da quest’ultima firmare un contratto di comodato. Di norma, il giudice può riconoscere il diritto di abitazione anche nella casa avuta in prestito (ad esempio dai suoceri), ma non se il contratto di comodato ha una data di scadenza certa e precisa. In tale ipotesi, infatti, il comodato cessa allo scadere del termine e il bene ritorna al suo proprietario (in questo caso, il comodante che ha fatto da “prestanome”).

 
Pubblicato : 24 Aprile 2024 18:00