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Qual è la differenza tra patteggiamento tradizionale e allargato?

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è e come funziona l’applicazione della pena su richiesta delle parti? In quali ipotesi si può scegliere solo il patteggiamento ristretto?

In alcuni casi agli imputati è data la possibilità di scegliere se affrontare il processo oppure se mettersi d’accordo con il pubblico ministero per l’applicazione di una pena concordata. Questa soluzione è in genere preferibile quando la colpevolezza è evidente e, pertanto, non è opportuno affrontare un lungo dibattimento che potrebbe portare a una condanna ancora più aspra. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: qual è la differenza tra patteggiamento tradizionale e allargato?

Come diremo, entrambi consentono di concordare la pena finale, la quale però può essere di entità diversa a seconda delle condizioni concrete. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento è una procedura speciale che consente all’imputato di concordare con il pubblico ministero la pena finale che gli sarà inflitta.

Il giudice, infatti, si limita solamente a verificare che sussistano le condizioni per patteggiare e che il calcolo della pena sia corretto. Dopodiché, “approva” l’accordo tra accusa e difesa con la propria sentenza, che non è appellabile ma solamente ricorribile per Cassazione.

Perché scegliere il patteggiamento?

Il patteggiamento conviene ogni volta che l’imputato ha scarse possibilità di essere assolto. È il caso, ad esempio, del ladro arresto in flagranza di reato.

In ipotesi del genere il patteggiamento può essere una vera e propria ancora di salvezza, in quanto consente di concordare la pena con il pubblico ministero senza andare incontro a brutte sorprese.

Il vantaggio principale del patteggiamento è il diritto di ottenere uno sconto fino a un terzo rispetto alla pena che, altrimenti, sarebbe comminata se si fosse andati a giudizio.

In altre parole, la legge “premia” l’imputato che ha scelto di definire subito la propria posizione senza appesantire la macchina giudiziaria.

Pertanto, quando avvocato e pm si siedono allo stesso tavolo per calcolare la pena finale da proporre al giudice, dovranno tener conto della diminuzione prevista per questo speciale rito.

Cos’è il patteggiamento tradizionale?

Per “patteggiamento tradizionale” si intende quello che l’imputato può chiedere se la pena finale, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dello sconto previsto per la scelta della procedura, non supera i due anni di reclusione (la pena pecuniaria non si conta).

Questa forma di patteggiamento è definita “tradizionale” perché, originariamente, era l’unica prevista. Solo in un secondo momento la legge ha introdotto il patteggiamento cosiddetto “allargato”. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il patteggiamento allargato?

Il “patteggiamento allargato” consente all’imputato di concordare la pena fino a un massimo di cinque anni, tenuto sempre conto delle diminuzioni derivante dall’applicazione delle circostanze attenuanti e dello sconto di pena fino a 1/3 proprio del rito.

Patteggiamento tradizionale e allargato: differenze

La prima e più importante differenza tra patteggiamento tradizionale (o ristretto) e patteggiamento allargato è evidente: il raggio d’azione del primo è notevolmente ridotto rispetto al secondo, considerata l’ampiezza della pena su cui ci si può accordare (fino a due anni nel primo caso, fino a cinque nel secondo).

Ma c’è di più. Secondo la legge, ci sono alcuni reati per i quali è ammesso solamente il patteggiamento tradizionale.

Tra questi gravi delitti vi sono quelli di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, associazione per delinquere di stampo mafioso, atti terroristici, associazione dedita al narcotraffico, nonché tutti i procedimenti intrapresi contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, oppure recidivi aggravati.

Per tutti questi delitti è ammesso solo il patteggiamento tradizionale: per tale ragione, l’imputato può concordare la pena solo se questa non supera i due anni.

Nel solo caso di patteggiamento ristretto è poi possibile ottenere ulteriori benefici, quali l’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese del procedimento e la non applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.

Inoltre, se la pena non supera i due anni (e quindi, solo nel caso di patteggiamento ristretto), è possibile subordinare la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione non può essere concessa, rigetta completamente la richiesta di patteggiamento.

 
Pubblicato : 24 Settembre 2023 13:00