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Preavviso nel licenziamento e dimissioni: diritti e tutela

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(@angelo-greco)
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Guida al preavviso di licenziamento e dimissioni: diritti, doveri e indennità.  È compatibile col risarcimento?

Nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia il licenziamento che le dimissioni impongono di dare il preavviso, come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sentenza 3247/2024). Questo periodo serve a garantire che il lavoratore possa ricercare un nuovo impiego in vista della perdita del lavoro e che il datore di lavoro abbia il tempo necessario per colmare la vacanza lavorativa. Cerchiamo allora di comprendere come funziona il preavviso nel licenziamento e dimissioni, quali sono i diritti e la tutela delle parti.

Il preavviso è sempre obbligatorio?

In caso di dimissioni o licenziamento nel contratto a tempo indeterminato il preavviso è sempre obbligatorio e la sua entità è fissata dal contratto collettivo.

Il preavviso non è dovuto solo nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • licenziamento per giusta causa;
  • scadenza del termine nel contratto a tempo determinato.

Dimissioni per giusta causa e il licenziamento per giusta causa, due differenti modalità di risoluzione del contratto di lavoro che si basano sulla presenza di un motivo grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto. Analizziamo meglio queste due ipotesi.

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso. Tale facoltà si applica in presenza di un comportamento grave del datore di lavoro che rende intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Esempi di giusta causa per le dimissioni:

  • mancato pagamento di almeno due retribuzioni mensili;
  • molestie o vessazioni sul lavoro;
  • assegnazione di mansioni non conformi al contratto;
  • ambiente di lavoro pericoloso.

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa permette al datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro senza preavviso e senza il pagamento dell’indennità di licenziamento. Tale facoltà si applica in presenza di un comportamento grave del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto.

Esempi di giusta causa per il licenziamento:

  • insubordinazione del lavoratore;
  • assenze ingiustificate dal lavoro;
  • malattia falsa;
  • svolgimento di attività in concorrenza con il datore di lavoro;
  • danni al patrimonio aziendale;
  • furto.

Differenze tra dimissioni per giusta causa e licenziamento per giusta causa

Soggetto che esercita la facoltà: le dimissioni per giusta causa sono esercitate dal lavoratore, mentre il licenziamento per giusta causa è disposto dal datore di lavoro.

Nelle dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto all’indennità di preavviso, mentre nel licenziamento per giusta causa tale somma non spetta.

In entrambi i casi, è necessario provare la sussistenza della giusta causa. Il lavoratore che si dimette per giusta causa deve fornire le prove del comportamento grave del datore di lavoro. Il datore di lavoro che licenzia per giusta causa deve fornire le prove del comportamento grave del lavoratore.

Che succede se non si dà il preavviso

Fuori dai casi appena visti di “giusta causa” di dimissioni o licenziamento, il preavviso funge da meccanismo di equilibrio, mitigando l’impatto economico della cessazione del rapporto lavorativo per la parte interessata. La sua violazione comporta l’obbligo di versare un’indennità sostitutiva a compensazione del pregiudizio economico, non riconducibile a un danno legale per illecito, ma a un disagio di natura economica.

Indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento danni

L’indennità sostitutiva del preavviso si distingue dal risarcimento per assenza di giusta causa o motivo valido del recesso: pertanto entrambe possono essere richieste contemporaneamente per le loro diverse finalità. Quindi il dipendente che viene licenziato senza preavviso ha diritto a ottenere sia l’indennità sostitutiva del preavviso che il risarcimento per il licenziamento illegittimo.

Tuttavia, l’indennità di preavviso non è cumulabile con la reintegra nel posto di lavoro, la quale presupporrebbe la continuità del rapporto lavorativo senza interruzioni.

Contribuzione previdenziale sull’indennità sostitutiva

La Cassazione ha chiarito che l’indennità sostitutiva del preavviso, nonostante la sua natura obbligatoria, è soggetta a contributi previdenziali. Questa disposizione si contrappone all’indennità risarcitoria non legata alla reintegra, la quale assolve al danno previdenziale senza ulteriori oneri contributivi.

 
Pubblicato : 21 Febbraio 2024 11:30