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Obiezione di coscienza: ultime sentenze

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Risoluzione del potenziale conflitto tra libertà del paziente e coscienza del medico; annullamento della libertà di autodeterminazione del paziente.

Aborto per via farmacologica

Nell’aborto indotto per via farmacologica la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di coscienza è limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione cui si riferisce l’art. 9, comma 3, l. n. 194/1978, e non anche con quelle di assistenza, ovvero con quelle strumentali a verificare se l’interruzione vi sia stata ed ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna; integra, pertanto, la fattispecie di reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all’art. 328 c.p., la condotta del medico di guardia presso la divisione di ginecologia di una struttura ospedaliera che, impropriamente evocando il diritto di obiezione di coscienza, si sia rifiutato di eseguire una ecografia di controllo preliminare alla dimissione di una paziente che aveva ultimato la procedura di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica.

Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.18901

Fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo: rifiuto di atti di ufficio

Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza indotta per via farmacologica, si astenga dal prestare la propria attività nella fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo – nella specie, non eseguendo il controllo ecografico previsto dalle linee guida – atteso che in tale ipotesi non può invocarsi il diritto di obiezione di coscienza, avuto riguardo ai limiti stabiliti per il suo esercizio dall’art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.18901

Aborto farmacologico: il medico obiettore di coscienza non può negare l’ecografia alla paziente

La legge esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura di interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività “specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” e non anche per quelle di assistenza ovvero per quelle strumentali, come nel caso di specie, non a determinare l’interruzione della gravidanza ma a verificare se l’interruzione vi sia stata ed ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.

Il medico può solo rifiutarsi di causare l’aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza (condanna per il medico obiettore che si era rifiutato di effettuare un’ecografia di controllo sulla donna che aveva ultimato la procedura farmacologica per l’interruzione volontaria della gravidanza).

Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.18901

Scelta professionale di obiezione di coscienza

È legittimo il diniego di affissione di manifesti della campagna informativa nazionale « Non affidarti al caso », in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, opposto dal Comune nella considerazione che il bozzetto dei manifesti — che evidenzia l’immagine con diversa gradazione cromatica, bipartita e giustapposta, del busto di un medico e di un ministro del culto cristiano (manifestate, rispettivamente da camice e stetoscopio, da abito talare e croce), con l’enunciato letterale a grandi caratteri, nello spazio sovrastante il torace, « Testa o croce? » e sotto in caratteri minori « Non affidarti al caso », e più sotto ancora con l’aggiunta « Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza » — appare offendere indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza, pur garantita dall’art. 9, l. 22 maggio 1978, n. 194.

Consiglio di Stato sez. V, 09/04/2019, n.2327

Scelta professionale di obiezione di coscienza 

È legittimo il diniego di affissione di manifesti della campagna informativa nazionale « Non affidarti al caso », in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, opposto dal Comune nella considerazione che il bozzetto dei manifesti — che evidenzia l’immagine con diversa gradazione cromatica, bipartita e giustapposta, del busto di un medico e di un ministro del culto cristiano (manifestate, rispettivamente da camice e stetoscopio, da abito talare e croce), con l’enunciato letterale a grandi caratteri, nello spazio sovrastante il torace, « Testa o croce? » e sotto in caratteri minori « Non affidarti al caso », e più sotto ancora con l’aggiunta « Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza » — appare offendere indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza, pur garantita dall’art. 9, l. 22 maggio 1978, n. 194.

Consiglio di Stato sez. V, 09/04/2019, n.2327

Libertà del paziente e coscienza del medico

La risoluzione del potenziale conflitto tra libertà del paziente e coscienza del medico che, in ipotesi, rifiuti di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale, provocando la morte del paziente, poiché prestazione ritenuta contraria alle sue più profonde convinzioni etiche e l o ai suoi doveri professionali (c.d. obiezione di coscienza), non può trovare il proprio punto di equilibrio nell’annullamento della libertà di autodeterminazione del paziente, poiché l’obiezione di coscienza attiene al foro interno del singolo, e non certo all’istituzione pubblica nel suo complesso, la quale, al contrario, deve attrezzarsi, nonostante il rifiuto del singolo medico, per garantire l’effettuazione di una prestazione doverosa.

Consiglio di Stato sez. III, 02/09/2014, n.4460

Rifiuto di interrompere l’alimentazione artificiale del paziente in stato vegetativo permanente

Il rifiuto opposto dalla Regione di far sospendere, ad una propria struttura ospedaliera, l’alimentazione artificiale di una paziente in stato vegetativo permanente, su richiesta del suo tutore, non può giustificarsi con ragioni attinenti all’obiezione di coscienza, poiché spetta alla legge disciplinare compiutamente le modalità e i limiti entro i quali possono assumere rilevanza i convincimenti intimi del singolo medico, ferma la necessità che la struttura ospedaliera garantisca, comunque, la doverosità del satisfacere officio.

Consiglio di Stato sez. III, 02/09/2014, n.4460

Tutela del diritto di obiezione di coscienza

La legge tutela il diritto di obiezione di coscienza entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. Se si oppone, infatti, si configura il reato di rifiuto di atti di ufficio, di cui all’art. 328 c.p.

Quando l’interruzione, poi, è stata indotta per via farmacologica e non chirurgica, l’esonero è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione di farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione cui si riferisce l’art. 9, comma 3, l. n. 194 del 1978; il medico, pertanto, deve prestare la propria assistenza a tutte la fasi conseguenti all’intervento, a prescindere dall’imminente pericolo di vita della paziente.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2012, n.14979

Rifiuto di atti di ufficio

Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978 n. 194, all’esercizio di tale facoltà.

(In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l’esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi “conseguenti”).

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2012, n.14979

Limite di accesso ai Consultori da parte dei medici obiettori

La clausola del bando che limita l’accesso ai Consultori da parte dei medici obiettori viola non soltanto i principi posti a fondamento dell’obiezione di coscienza, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa, ma anche il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost. e l’art. 4 cost. relativo al diritto al lavoro.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 14/09/2010, n.3477

Interruzione volontaria della gravidanza

L’obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria di maternità attiene alla persona nel ruolo di operatore sanitario e non limita una eventuale volontà abortiva del medico obiettore nella sua vita privata.

Pretura Bari, 07/05/1990

Aborto: l’obiezione di coscienza

Non è manifestamente infondata – in relazione agli art. 2, 3, 4, 19, 21 cost. – la questione di legittimità degli art. 9 e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui dette norme non consentono al g.t., a differenza di quanto è previsto per il personale sanitario ed esercente le attività mediche ausiliarie, di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle procedure di cui all’art. 12 della cit. legge, ed in particolare in relazione al potere di autorizzare la minore a decidere l’interruzione della gravidanza; e ciò nonostante che l’intervento del g.t., così come quello del personale medico e paramedico, debba ritenersi parte integrante ed essenziale della procedura abortiva: anche al g.t. devono essere garantiti i diritti di libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero nonché il diritto di libertà religiosa, diritti che non possono ritenersi compressi dall’obbligo del giudice di applicare le leggi, sancito dall’art. 101 cost., sia perché per l’attività del g.t. prevista dall’art. 12 della legge n. 194/1978 (attività che non è espressione tipica della funzione giudiziaria, ma configura un’attività di amministrazione) non vale il menzionato obbligo, sia perché la libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero non può trovare un limite nell’art. 101 cost.

Pretura Napoli, 24/09/1984

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Pubblicato : 21 Dicembre 2022 05:00