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NASpI: sì anche in caso di dimissioni per trasferimento oltre 50 km

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(@valentina-azzini)
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Le dimissioni e la risoluzione consensuale motivate da trasferimento del dipendente oltre i 50km danno diritto alla NASpI 

L’azienda ti ha comunicato che sarai trasferito di sede ad una distanza superiore di 50 km rispetto alla tua residenza e la tua attuale sede lavorativa. Per ragioni organizzative e familiari ti vedi costretto a recedere dal rapporto di lavoro e ti chiedi se questo ti consentirà comunque di accedere alla NASpI. Devi sapere che, comportando il trasferimento un notevole mutamento delle condizioni di lavoro indipendenti dalla sua volontà, la NASpI è accordata anche in caso di dimissioni per trasferimento oltre 50 km. Vediamo allora, nel dettaglio, quando si può accedere alla NASpI in caso di dimissioni per giusta causa motivate da trasferimento.

Il trasferimento del lavoratore

Il trasferimento del lavoratore consiste nello spostamento definitivo del dipendente a tempo indeterminato da una sede di lavoro ad un’altra.
Il trasferimento può essere attuato solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive e deve necessariamente essere comunicato per iscritto.

La comunicazione del trasferimento deve essere corredata dalle specifiche motivazioni che lo giustificano e trasmessa al lavoratore nel rispetto del periodo di preavviso indicato dal CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro.

In casi di particolare urgenza, la contrattazione collettiva ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di inviare il lavoratore presso la nuova sede in tempi rapidi e per periodi predeterminati, riconoscendogli in questo caso il trattamento di trasferta.

E per alcune categorie di lavoratori la legge prevede disposizioni particolari in materia di trasferimento e precisamente:

  • rappresentanti sindacali aziendali ed equiparati, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: per il loro trasferimento è necessario il preventivo nullaosta delle associazioni sindacali di rappresentanza e ciò durante il periodo in cui sono in carica e fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico
  • lavoratori eletti a cariche pubbliche negli enti locali, i quali possono essere trasferiti di sede solo con il loro consenso e potendo richiedere in caso di mancata coincidenza tra luogo di lavoro e luogo in cui viene svolto il mandato è un avvicinamento
  • lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, i quali hanno diritto di essere trasferiti ad altra sede previo il loro consenso e, possibilmente a determinate condizioni, nella sede di lavoro il più possibile vicino al domicilio della persona da assistere
  • lavoratori italiani trasferiti all’estero, per i quali è necessaria l’autorizzazione del ministero del lavoro qualora debbano essere trasferiti in Stati extracomunitari

La NASpI

La NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione erogata su domanda del lavoratore subordinato, che abbia perduto in volontariamente l’occupazione.
L’indennità di disoccupazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o dal termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora inoltrata successivamente. La NASpI spetta invece dal 38º giorno successivo al licenziamento di giusta causa se la domanda viene presentata entro il 38º giorno oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda si è presentata successivamente.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria: dovuta a licenziamento (anche disciplinare), dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso l’ITL, risoluzione consensuale a seguito di rifiuto al trasferimento oltre i 50 km, licenziamento con offerta di conciliazione
  • 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione

La domanda di NASpI deve essere presentata telematicamente dal lavoratore personalmente, m o rivolgendosi a soggetti intermediari abilitati.

Trasferimento del lavoratore e NASpI

Il trasferimento del lavoratore ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza configura indubbiamente una notevole variazione delle condizioni di lavoro, tale da pregiudicare le esigenze organizzative e familiari del dipendente, che facilmente potrà vedersi costretto per tale motivo a rassegnare le dimissioni.

In questo caso particolare, le dimissioni del dipendente sono motivate da giusta causa, ossia dal verificarsi di un evento che rende improseguibile, anche solo temporaneamente, il rapporto di lavoro e che è indipendente dalla sua volontà.
Di conseguenza, sebbene sia il lavoratore a dimettersi e dunque a rinunciare al posto di lavoro, egli agisce in ragione di fatti indipendenti dalla sua volontà e perde così incolpevolmente l’occupazione.

Proprio in quanto in stato di disoccupazione involontaria, il dipendente dimissionario, che abbia altresì il requisito contributivo prescritto dalla legge, avrà pertanto diritto di accedere alla NASpI .

 
Pubblicato : 16 Febbraio 2024 17:00