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Insulti a un insegnante: cosa si rischia?

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(@angelo-greco)
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Quando l’offesa al professore è oltraggio a pubblico ufficiale e quando invece è semplice ingiuria e pertanto non è punibile come reato.

Gli insegnanti sono un po’ il bersaglio delle critiche – a volte anche molto aspre – di studenti e genitori quando le prestazioni scolastiche calano e i voti diminuiscono. Sebbene il sistema scolastico non sia esente da difetti, e anche chi insegna possa avere le sue imperfezioni, è fondamentale mantenere un atteggiamento di rispetto verso il corpo docente. Un tempo, tale rispetto era considerato scontato e doveroso. Riportare questo approccio ai giorni nostri non solo è giusto, ma potrebbe anche migliorare l’efficacia dell’insegnamento, consentendo ai professori di svolgere il proprio lavoro in maniera più efficiente.

Fatta questa doverosa premessa caliamoci nel contesto di tutti i giorni e vediamo cosa si rischia per gli insulti a un insegnante. L’occasione per trattare questo delicato tema ci è offerta da una pronuncia della Cassazione (la n. 24848/2023) che ha condannato il genitore di un alunno a risarcire i danni al docente per averlo insultato pubblicamente nonostante questi avesse palesemente ecceduto nella punizione inflitta al giovane.

È molto importante comprendere che le reazioni di un padre o di una madre devono sempre avvenire con pacatezza, eventualmente rivolgendosi al dirigente piuttosto che al prof.

La sentenza in questione offre anche lo spunto per verificare cosa rischiano gli alunni che prendono in giro un insegnante nel corso della stessa lezione e davanti a tutti. Ma procediamo con ordine.

Offendere un professore è reato?

Un professore è un pubblico ufficiale. Per cui, chi lo offende pubblicamente, commette reato di oltraggio.

Attenzione però perché tale illecito penale presuppone che l’insulto sia stato sentito da almeno due personeoltre il reato e la vittima. Quindi un genitore che insulta un docente in un corridoio, durante un colloquio a due o in presenza dell’alunno, non può essere denunciato.

Tale condotta potrebbe tutt’al più configurare l’ingiuria che non è un reato ma solo un illecito civile. Il che significa – come nel caso deciso dalla Corte – che il prof. può solo chiedere il risarcimento del dannoquantificato sulla base del tipo di offesa e delle conseguenze.

All’esito del processo civile, il giudice può condannare il genitore a versare, oltre al predetto risarcimento, anche una sanzione allo Stato da 100 a 8.000 oppure, se l’offesa è consistita nell’attribuire alla vittima un fatto specifico, da 200 a 12.000 euro.

Ci può essere la legittima difesa quando il genitore offende il docente?

Ipotizziamo che l’insulto proferito dal genitore sia la reazione a un comportamento gravemente scorretto dell’insegnante come, ad esempio, l’abuso dei mezzi di correzione, per aver magari tirato uno schiaffetto sul collo dell’alunno o averlo ridicolizzato (in tal caso si potrebbero addirittura configurare gli estremi del reato di maltrattamenti se la condotta è reiterata).

Ebbene, secondo la Cassazione, se la reazione del genitore non è contestuale (non significa immediata ma quantomeno nello stesso giorno o nel momento in cui ne ha preso conoscenza) non si può giustificare la condotta perché determinata da uno stato di rabbia. Né tantomeno si può parlare di legittima difesa.

La legittima difesa richiede infatti due elementi:

  • la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
  • la proporzione tra l’offesa e la difesa.

Ebbene, la contestualità della condotta è del tutto assente quanto il diverbio tra le parti avviene a diversi giorni di distanza dal fatto contestato (nel caso di specie erano trascorsi tre giorni). Secondo i Giudici, il fatto che il padre si fosse recato dopo tutto quel tempo a parlare con l’insegnante per insultarlo costituiva «un inammissibile modello di “giustizia fai da te”, come sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».

Cosa rischia l’alunno se insulta il professore?

Vediamo ora cosa succede se a offendere il docente è l’alunno. Le cose non cambiano se i due sono lontani da occhi e orecchie indiscrete. Quando il fatto si consuma a tu per tu non c’è oltraggio a pubblico ufficiale. Si potrà parlare, anche in questo caso, di una semplice ingiuria. Ma poiché i minorenni non rispondono civilmente dei propri illeciti e quindi non sono tenuti a risarcire i danni alla vittima (del resto, non lavorando, non avrebbero neanche le possibilità economiche per farlo), a dover mettere mano al portafogli saranno i loro genitori. Quindi, in un caso del genere, saranno il padre e la madre dell’alunno che ha insultato il docente a dover pagare a questi il risarcimento.

Se invece l’alunno prende in giro il professore in classe davanti a tutti gli altri compagni, sussiste il presupposto dell’oltraggio a pubblico ufficiale che, come detto, è integrato dalla pluralità di spettatori (almeno due). Tuttavia si tenga conto che il reato può essere punito solo se il reo ha almeno 14 anni. Se invece è più piccolo, questi non è imputabile e quindi non incriminabile; né, al posto suo, lo saranno i suoi genitori visto che la responsabilità penale è solo personale. Quindi, se un bambino di 13 anni o più piccolo offende un professore – fermo restando che, data l’età, la portata offensiva della frase andrà valutata con maggiore elasticità – questi potrà solo chiedere il risarcimento ai genitori ma non potrà sporgere denuncia né contro di lui, né contro i genitori.

 
Pubblicato : 11 Dicembre 2023 11:30