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È possibile ottenere il risarcimento per un cucciolo di cane malato?

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(@angelo-greco)
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Scopri come ottenere il rimborso per il prezzo pagato per un cane acquistato dall’allevatore ma risultato poi malato.

L’acquisto di un cucciolo di cane è sempre fonte di immensa felicità. Ci si affeziona ad esso fin dalla prima notte. Il legame si trasforma in amore vero e proprio in poco meno di un mese. Dopo due mesi, diventa impensabile immaginare la vita senza di lui. Pertanto, di fronte a una sua malattia, non si esita a fare ogni sforzo per assicurargli le cure necessarie. Ma cosa accade se si scopre che la patologia era congenita e presente fin dalla nascita? È possibile ottenere il risarcimento per un cucciolo di cane malato? È legittimo pretendere, dall’allevatore o dal venditore, il rimborso per le spese veterinarie affrontate a causa della sua condizione?

Inoltre, nel tragico caso in cui la malattia dovesse condurre alla morte dell’animale, sorge naturale il quesito: oltre alla restituzione del prezzo versato all’allevatore, è lecito richiedere un indennizzo per il dolore provato a seguito della prematura dipartita del fedele compagno?

La risposta, supportata da alcune pronunce della Corte di Cassazione, è affermativa. Questo articolo intende approfondire il diritto al risarcimento per i cuccioli malati nei confronti del venditore o dell’allevatore. Ma procediamo con ordine.

Come viene considerato un animale?

L’animale è considerato, dalla nostra legge, al pari di una “cosa”. Il codice civile infatti non prevede un terzo genere tra le persone (fisiche o giuridiche) e le cose. Gli animali dunque sono stati classificati all’interno della categoria delle cose. Ciò nonostante la giurisprudenza ha detto che sono essere senzienti. Tuttavia la loro eventuale sofferenza (emotiva o fisica) viene sì risarcita ma come diritto del padrone e non dell’animale (gli animali non hanno diritti).

Il fatto che l’animale sia una cosa fa sì che ad esso si applichi la disciplina del codice del consumo per l’acquisto di prodotti difettosi.

Si può ottenere un risarcimento per un cucciolo malato?

La legge tutela gli acquirenti di cuccioli, soprattutto quando questi presentano malattie congenite non evidenti al momento dell’acquisto.

La Corte di Cassazione (35844/2022) ha stabilito che l’acquirente di un cucciolo con pedigree affetto da patologie congenite ha diritto a un risarcimento.

C’è però un’importante novità legislativa rispetto alla pronuncia. La stessa infatti è stata emessa prima della recente riforma del codice del consumo. La Corte, in linea con la precedente dizione della legge, aveva sancito il diritto al risarcimento a condizione che il “difetto” venisse denunciato (ossia comunicato in modo formale al venditore) entro due mesi dalla sua scoperta. Oggi però quest’onere previsto per tutti i prodotti difettosi è stato eliminato. Sicché l’acquirente non deve “denunciare” la malattia ma può limitarsi ad agire direttamente contro di lui. Ha dieci anni di tempo per farlo.

Come dimostrare che la malattia del cane era congenita?

Questa sentenza è significativa perché classifica l’acquirente del cucciolo come un consumatore, applicando quindi le norme del Codice del Consumo, più favorevoli rispetto a quelle del Codice Civile.

Queste norme stabiliscono che la garanzia per prodotto difettoso è di 2 anni. Tuttavia, nel primo anno, non è l’acquirente a dover dimostrare che la malattia era congenita; il venditore dovrà fornire la prova contraria.

Invece dopo il primo anno e fino al secondo, l’onere della prova si inverte: per cui è l’acquirente a dover dimostrare che il cane era malato già da prima dell’acquisto o comunque la patologia era già in corso di formazione.

Chi invece compra il cane a titolo professionale (ad esempio per gare o per caccia) e quindi fornisce una Partita Iva, ha sì diritto alla tutela da prodotto difettoso ma:

  • la garanzia è di 1 anno;
  • ed è subordinata alla denuncia del vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta.

Quali sono le implicazioni per gli allevatori e i venditori?

Gli allevatori e i venditori di cuccioli devono essere consapevoli delle responsabilità legali derivanti dalla vendita di animali malati. La normativa a favore dei consumatori implica l’obbligo di garantire la salute e il benessere degli animali venduti. In caso di vendita di un cucciolo malato, l’allevatore o il venditore potrebbe essere chiamato a risarcire l’acquirente per i danni subiti, inclusi i costi veterinari e il disagio emotivo.

Come si deve comunicare la scoperta della patologia?

Anche se l’obbligo della preventiva “denuncia” del vizio (ossia della malattia) del cucciolo è stata eliminata, resta sempre importante una preventiva comunicazione con il venditore al fine di trovare una soluzione bonaria prima di agire in causa.

Si tratterà allora di inviare una diffida, corredata da un certificato del veterinario.

Nonostante sia possibile comunicare il problema anche verbalmente, ad esempio tramite una telefonata, è fortemente consigliato formalizzare la denuncia per iscritto. L’uso di una raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o di una posta elettronica certificata (PEC) garantisce la prova della tempestività della denuncia e fornisce un documento con valore legale. Questo passaggio è cruciale per assicurare che la comunicazione della patologia all’allevatore o venditore sia documentata in modo chiaro e indiscutibile.

È importante sottolineare che, in questa fase iniziale, non è necessario specificare dettagliatamente la natura della malattia, poiché l’obiettivo principale della comunicazione è informare l’allevatore o venditore dell’accaduto e delle richieste dell’acquirente.

Cosa spetta all’acquirente in caso di acquisto di cane malato?

In caso di patologie congenite riscontrate in un cucciolo acquistato, l’acquirente ha diritto a richiedere il rimborso delle spese veterinarie sostenute, che sono a carico del venditore.

È essenziale supportare queste richieste con prove concrete, come documentazione medica e testimonianze, per sostenere la legittimità delle proprie pretese.

Se il cane dovesse morire, è dovuto anche il rimborso integrale del prezzo di vendita e il risarcimento del danno morale derivante dalla sofferenza per la perdita dell’animale.

Che fare se il venditore non vuole accordare il risarcimento?

Se il venditore non dovesse accettare le richieste della parte, bisognerà agire contro di lui dinanzi al giudice di pace. Tuttavia questo percorso può rivelarsi complesso e oneroso. Pertanto, il consiglio è di tentare tutte le vie possibili per raggiungere un accordo amichevole con l’allevatore o il venditore.

 
Pubblicato : 1 Febbraio 2024 13:00