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È legale installare telecamere senza consenso del vicino?

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(@raffaella-mari)
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La guida sull’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio e nelle villette. Tutte le regole da seguire.

È spesso difficile coniugare la sicurezza personale e la tutela della privacy quando si tratta di predisporre sistemi di videosorveglianza a tutela delle proprie abitazioni. Molte persone si chiedono se è legale installare telecamere senza consenso del vicino, anche se queste possono potenzialmente riprendere spazi esterni o comuni, incluso ad esempio il pianerottolo, il marciapiedi o un vialetto privato su cui tuttavia altri soggetti hanno diritto di transitare in forza di una “servitù di passaggio”. La questione diventa particolarmente rilevante quando le telecamere sono posizionate in ambienti stretti dove è impossibile garantire, nello stesso tempo, la riservatezza e il controllo dell’area.

La Cassazione, con la sua ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024, ha cercato di trovare un equo contemperamento tra i due interessi in gioco fornendo chiarimenti in merito. Secondo la Corte, l’installazione di tali dispositivi non necessita del consenso preventivo di chi potrebbe essere ripreso, a patto però che vengano rispettate determinate condizioni. Di tanto parleremo qui di seguito. Vedremo quali sono le regole da rispettare per installare una telecamera sul pianerottolo di casa, dove deve essere posizionata e qual è l’angolo di inquadratura concesso dalla legge. Vedremo poi cosa prevede la legge sulla videosorveglianza posizionata su spazi esterni. Ma procediamo con ordine.

Dove si possono mettere le telecamere fuori di casa?

Nell’ambito dei condomini, la telecamera può essere installata sulle pareti del pianerottolo. I lavori non necessitano dell’autorizzazione dell’assemblea ma di una semplice comunicazione preventiva all’amministratore. Non è necessario posizionare un cartello con l’avviso della videosorveglianza. Non è neanche necessario chiedere il permesso al vicino di pianerottolo.

Quando invece si tratta di una villetta, la telecamera può essere posizionata sul portone o sulla recinzione. Non può quindi essere posizionata su uno spazio o struttura pubblica (ad esempio un lampione della luce). La sua installazione non richiede la previa comunicazione alle autorità (ad esempio la Questura). Tuttavia è necessario affiggere, in modo visibile, un cartello che avvisi i passanti che si tratta di area videosorvegliata.

Secondo la pronuncia della Cassazione citata in apertura si può installare la telecamera davanti casa anche se riprende il vicino che passa di lì perché ha una servitù di passaggio; né serve il consenso dell’interessato. La Cassazione tuttavia sottolinea l’importanza del rispetto del principio di proporzionalità: le telecamere devono essere orientate in modo da limitare l’angolo di visuale all’area specifica che si intende proteggere, evitando, ove possibile, di includere zone che non siano rilevanti per la sicurezza dell’immobile o che interessino diritti di terzi.

Come devono essere posizionate le telecamere?

Nei condomini, è fondamentale che le telecamere di sorveglianza siano posizionate con attenzione per non includere nelle loro inquadrature gli spazi comuni, quali scale, pianerottoli o le zone esterne antistanti alle abitazioni altrui. È pertanto consigliabile orientare le telecamere esclusivamente verso lo spazio adiacente alla propria porta di ingresso. In situazioni in cui gli spazi siano particolarmente limitati e la configurazione degli ambienti non permetta di evitare completamente la ripresa di aree comuni, i vicini non hanno il diritto di opporsi all’installazione di dispositivi di videosorveglianza, purché questi siano predisposti con l’intento di tutelare la sicurezza personale senza ledere la privacy altrui.

Se si tratta di un’abitazione fronte strada, invece, la ripresa può inquadrare il marciapiedi o la strada pubblica ma limitatamente allo spazio prospiciente il cancello.

Per esempio, se Giulia installa una telecamera che riprende l’area di parcheggio del suo condominio, deve fare in modo che l’inquadratura sia limitata a tale zona, evitando di catturare immagini di aree private appartenenti ai vicini o di spazi pubblici non pertinenti alla sicurezza dell’area in questione.

Inoltre è essenziale che il sistema di videosorveglianza sia installato in risposta a “concrete situazioni” che giustifichino la necessità di sorveglianza per proteggere persone, proprietà o patrimoni aziendali.

Immaginiamo il caso di Laura, che vive in una zona isolata e ha recentemente subito dei furti. Decide quindi di installare delle telecamere all’entrata della sua proprietà. Anche se le telecamere potrebbero catturare immagini della strada adiacente, utilizzata dai suoi vicini, Laura non necessita del loro consenso preventivo, purché le telecamere siano puntate esclusivamente verso l’area da proteggere e non oltre.

Un altro esempio è quello di Marco, proprietario di un piccolo negozio in una strada trafficata. Per prevenire atti vandalici o furti, installa telecamere che riprendono l’ingresso e l’area immediatamente circostante il suo negozio. Benché queste possano incidentalmente catturare immagini della strada o dei passanti, il loro posizionamento è giustificato dalla necessità di tutelare il suo patrimonio commerciale.

Conclusioni

In conclusione, l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte di privati, anche in presenza di aree comuni o di passaggio, è consentita dalla legge italiana, a condizione che sia giustificata da reali necessità di protezione e che sia attuata nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Nell’ambito dei condomini invece non bisogna sconfinare nelle parti comuni e, tantomeno, in direzione della porta del dirimpettaio.

Nonostante non sia richiesto il consenso preventivo di eventuali soggetti ripresi, è fondamentale che i proprietari delle telecamere siano consapevoli delle loro responsabilità nel limitare la sorveglianza alle sole aree di loro interesse, senza invadere ingiustificatamente la privacy altrui. Diversamente potrebbero essere incriminati per il reato di illecite interferenze nella vita privata altrui.

 
Pubblicato : 20 Marzo 2024 08:30