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Docente: quando può avere permessi retribuiti?

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(@mariano-acquaviva)
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Tutte le ipotesi in cui un insegnante può assentarsi da scuola senza perdere il posto di lavoro e conservando la retribuzione.

Ogni lavoratore dipendente, in caso di malattia attestata dal medico curante, può assentarsi dal lavoro e conservare sia il posto che la retribuzione. Esistono tuttavia altre ipotesi in cui un soggetto, pur non recandosi al lavoro, continua a percepire lo stipendio. Quando avviene ciò? In quali casi il docente può avere permessi retribuiti?

Con il presente articolo ci concentreremo sull’ipotesi specifica dell’insegnante che vuole assentarsi senza perdere però la paga. Vediamo a questo proposito cosa dice la legge.

Permessi retribuiti 104: cosa sono?

L’agevolazione probabilmente più nota concessa dalla legge 104 è quella dei permessi lavorativi retribuiti.

Il riconoscimento dell’handicap grave dà diritto al disabile o ai suoi familiari di godere di una riduzione dell’orario di lavoro senza detrazioni economiche, pari a due ore giornaliere o tre giorni al mese.

Nello specifico, la legge 104 dice che il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

La legge ha peraltro concesso tale beneficio anche ai familiari non conviventi, purché questi garantiscano un’assistenza esclusiva e continuata.

I permessi 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dei permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva (come vedremo nell’ultimo paragrafo), né riducono le ferie.

Congedo straordinario biennale retribuito: cos’è?

Il congedo straordinario consente al familiare convivente di persona in stato di disabilità grave accertata dall’Inps (o dal giudice) di potersi assentare dal lavoro per un periodo massimo di due anni, anche frazionato nel tempo.

Il beneficio è accordato a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, e spetta innanzitutto al coniuge (a cui sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto dichiarato al Comune); solo in mancanza del coniuge o in presenza di sue patologie invalidanti che gli impediscono di prestare cure a propria volta, il congedo tocca ai genitori e, ancora in subordine, ai figli [2].

Per legge, il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Ciò significa che, se un dipendente ha due genitori disabili, non potrà godere di quattro anni di congedo retribuito.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Per quanto riguarda lo stipendio, la legge dice che il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dedicato al Congedo straordinario legge 104.

Docente: quando può chiedere un permesso retribuito?

Al di fuori delle ipotesi sinora analizzate, secondo il contratto collettivo nazionale [3] il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione (anche autocertificata), a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • 8 giorni complessivi ad anno scolastico per partecipare a concorsi o esami (ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio);
  • 3 giorni, anche non consecutivi, per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, di affini di primo grado (i suoceri). Per ciascun lutto si ha diritto al permesso retribuito;
  • 3 giorni per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
  • 6 giorni di ferie, da prendersi anche al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche, per gli stessi motivi e con le stesse modalità previste per i 3 giorni per motivi personali o familiari [4];
  • 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Il contratto collettivo specifica che i permessi retribuiti appena elencati possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Durante i predetti periodi al docente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

 
Pubblicato : 11 Aprile 2023 17:00