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Dimissioni: sono valide solo quelle telematiche

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(@valentina-azzini)
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Il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni solo presentando il recesso con le modalità telematiche prescritte dalla legge.

Spesso accade che un lavoratore impugni il licenziamento intimatogli dall’azienda in forma orale e questa sostenga invece che sia stato il dipendente a recedere dal rapporto rassegnando le proprie dimissioni, senza seguire le prescritte modalità di presentazione telematica. La Corte di cassazione ha affrontato l’argomento e chiarito definitivamente che, sono valide solo le dimissioni telematiche, pena la loro inefficacia. Vediamo perché.

Le dimissioni del lavoratore

Quando il dipendente decide di interrompere il rapporto di lavoro con l’azienda, rassegna le proprie dimissioni. In altre parole, le dimissioni rappresentano la manifestazione di volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di impiego in essere.
A differenza del licenziamento, che può essere intimato solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, le dimissioni possono essere presentate per qualsiasi ragione, purché nel rispetto del periodo di preavviso prescritto dal CCNL di categoria applicato a rapporto di lavoro.

Il dipendente che intende rassegnare le dimissioni con effetto immediato, oppure l’azienda che non intende rispettare il periodo di preavviso, dovrà corrispondere, in sua sostituzione, una somma di denaro (indennità di mancato preavviso), pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto per il periodo di preavviso non prestato.

Fanno eccezione all’obbligo di preavviso le dimissioni motivate da giusta causa, le quali hanno effetto immediato con obbligo anzi per l’azienda di dover corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso.

Ricorre una giusta causa di dimissioni tutte le volte in cui  il datore di lavoro tiene un comportamento di gravità tale da rendere improseguibile, anche solo temporaneamente, rapporto di lavoro: si pensi, ad esempio, ai casi di mancato pagamento della retribuzione per più di tre mesi consecutivi, alle molestie sul lavoro, o al mobbing.

La procedura di dimissioni

Con l’entrata in vigore del Jobs Act e al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, le dimissioni volontarie o per giusta causa, nonché la risoluzione con consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esclusivamente con modalità telematiche, pena la loro inefficacia.

Restano escluse dall’obbligo di trasmissione telematica le dimissioni rassegnate in ambito di:

  • lavoro domestico
  • risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale
  • convalida presso l’ITL relative per genitori lavoratori
  • rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

Le dimissioni con modalità telematiche possono essere rassegnate sia dal lavoratore personalmente, sia attraverso l’aiuto di un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro, sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

La procedura è semplice: si deve inviare il relativo modulo attraverso il sito del Ministero del Lavoro, accedendo con Spid o CIE, nonché tramite le credenziali del professionista o ente cui ci si affida.
Sul sito del Ministero è infatti predisposto uno specifico modulo online, nel quale dovranno essere inserite le informazioni relative al rapporto di lavoro: data di inizio del rapporto, tipologia contrattuale, dati del datore (compresi indirizzo email e pec), dati relativi alle dimissioni, o alla risoluzione consensuale, o alla loro revoca.

Il modulo così compilato e trasmesso telematicamente sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione e un codice identificativo.

Il lavoratore ha tempo sette giorni, successivi alla comunicazione, entro cui eventualmente revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto.
Decorso inutilmente tale termine, per lo stesso rapporto di lavoro, sarà possibile inviare nuove dimissioni, questa volta non revocabili.

Dimissioni e licenziamento orale

Nel caso di impugnazione da parte del lavoratore del licenziamento intimatogli dall’azienda verbalmente e di contestazione che trattasi invece di dimissioni rassegnate dal dipendente, pur senza il rispetto della procedura di invio telematico la Corte di cassazione ha affermato che, in mancanza di procedura telematica, le dimissioni non possono considerarsi efficaci.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’obbligo di trasmissione telematica delle dimissioni non ne altera la natura di atto unilaterale recettizio, ossia di atto che produce effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza del suo destinatario; tuttavia trattasi altresì di atto che richiede, ai fini della sua efficacia, il rispetto di determinate forme (l’invio telematico).
Di conseguenza, se le dimissioni comunicate all’azienda non rispettano la forma “telematica” prescritta dalla legge e necessaria ai fini della loro efficacia, esse debbono considerarsi nulle.

 
Pubblicato : 9 Febbraio 2024 13:45