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Dimissioni per costrizione: si possono annullare?

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(@angelo-greco)
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Il datore di lavoro mi ha ingannato e mi ha costretto a dimettermi: si possono revocare le dimissioni estorte?

Spesso le dimissioni che appaino volontarie, sono in realtà il frutto di una vera e propria estorsione o di un inganno da parte del datore di lavoro. Succede, ad esempio, quando quest’ultimo rappresenta una inesistente situazione di crisi aziendale promettendo al dipendente che si dimette spontaneamente un piccolo incentivo all’esodo. O quando viene ingigantita una piccola mancanza del lavoratore, presentando le dimissioni come l’unica alternativa a un licenziamento per giusta causa, in modo da “salvare la faccia”. Il lavoratore, spesso in una posizione vulnerabile, si ritrova costretto a scegliere il “male minore” e così firma una lettera di dimissioni. A mente fredda però si può ritenere che la propria scelta non sia stata quella più conveniente ed allora sorge immancabilmente il seguente dubbio: si possono annullare le dimissioni date per costrizioni.

Perché le aziende ricorrono alla pratica delle dimissioni estorte?

Le motivazioni dietro le dimissioni estorte possono variare: dall’intenzione di ridurre il personale in modo subdolo a evitare le procedure legali per un licenziamento ingiustificato.

I dipendenti che accettano di dimettersi in queste condizioni spesso si rendono conto solo successivamente di aver preso una decisione sotto costrizione, agendo contro la propria volontà. In molti casi, scoprono che le presunte mancanze non avrebbero giustificato un licenziamento, ma al massimo una sanzione minore.

Come difendersi dalle dimissioni estorte?

È fondamentale che i dipendenti siano consapevoli dei loro diritti e cerchino supporto qualificato, come un sindacalista o un avvocato, prima di prendere decisioni affrettate. Inoltre, è importante documentare ogni interazione con il datore di lavoro per avere prove in caso di dispute legali.

La legge però consente al dipendente di revocare le dimissioni entro 7 giorni: la revoca non è soggetta alla autorizzazione del datore di lavoro, il quale dovrà reintegrare il dipendente nella stessa posizione che aveva prima. La revoca delle dimissioni deve avvenire con la medesima procedura telematica con cui le dimissioni stesse sono state fornite.

Attenzione: la revoca delle dimissioni non deve essere motivata.

Si possono annullare le dimissioni estorte con l’inganno o con le minacce?

Se i 7 giorni dovessero essere scaduti ma il dipendente decidesse di tornare sui propri passi, è possibile impugnare le dimissioni estorte con inganno (il cosiddetto dolo) o sottominaccia (la cosiddetta violenza, anche se solo psicologica).

Il primo caso (dolo) si verifica quando il datore fa credere al dipendente che l’azienda dovrà procedere alla riduzione del personale o gli rappresenta un quadro esageratamente grave rispetto a una violazione disciplinare da questi commessa. L’imprenditore fa così credere che le dimissioni saranno il modo migliore per uscire da un vicolo cieco e, a volte, queste vengono incentivate con un contributo economico.

Il secondo caso (violenza) si verifica quando le dimissioni sono rassegnate sotto minaccia di licenziamento e di discredito professionale.

In entrambe le ipotesi le dimissioni sono annullabili.

Secondo la sentenza n. 7190/2024, le dimissioni per violenza morale possono essere “revocate” dal giudice se viene accertata l’inesistenza del diritto del datore di procedere al licenziamento perché non sussiste l’inadempimento imputato al dipendente.

La vicenda

Un lavoratore sosteneva di essere stato costretto a dimettersi, redigendo, sotto dettatura e sotto minaccia, una lettera di licenziamento. La condotta veniva fatta oggetto di un procedimento penale per il reato di estorsione in concorso (artt. 110 e 629 cod. pen.), successivamente riqualificato come reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.).

Il lavoratore minacciato si costituiva parte civile deducendo la riconducibilità delle estorte dimissioni ad un licenziamento nullo, chiedendo, di conseguenza, il riconoscimento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite, dal giorno dell’estorsione a quello della sentenza.

La Cassazione gli dava ragione riconoscendogli un risarcimento comprendente il periodo di effettiva non occupazione e non, come avrebbe voluto il lavoratore, il ripristino dello status quo ante con diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate dal dì delle estorte dimissioni sino a quello della pronuncia definitiva.

Le dimissioni per violenza sono annullabili: cosa può fare il dipendente?

Le dimissioni si considerano rassegnate liberamente quando il lavoratore le presenta in un contesto di serenità e senza pressioni esterne. Tuttavia, come abbiamo appena detto, quando sono viziate da violenza morale, ossia da minacce o pressioni che costringono il lavoratore a dimettersi contro la sua volontà sono annullabili. Cosa significa che le dimissioni sono annullabili? Significa che il dipendente può esigere dal datore di lavoro il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle dimissioni viziate.

Se il dipendente ritiene che le proprie dimissioni siano state viziate da violenza morale, può:

  • inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro in cui contesta le dimissioni e specifica i motivi per cui le ritiene viziate;
  • convocare il datore di lavoro in un tentativo di conciliazione: si tratta di un procedimento facoltativo che deve essere esperito prima di poter intraprendere un’azione legale;
  • se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo o se il dipendente non vuol darvi luogo, il dipendente può ricorrere in tribunale per chiedere il risarcimento.
  • se ritiene che vi sia stata una minaccia (anche solo velata o subdola), il dipendente può sporgere querela contro il datore per violenza privata.

Si possono annullare le dimissioni dopo 7 giorni?

Una volta trascorsi i 7 giorni per la revoca delle dimissioni telematiche il lavoratore può rifare la pratica di dimissioni telematiche cambiando la data di dimissioni solo mediante accordo del datore di lavoro? Ad esempio un dipendente che in data 15/2 ha presentato le dimissioni con data 31/3, può in data 01/3 ripresentare le dimissioni con decorrenza dimissioni 30/6 anche se il datore di lavoro ha già fatto la COB di cessazione?

Se il datore è d’accordo con tale differimento del termine, può inviare una nuova comunicazione telematica nella quale è riportata la data esatta di effettiva cessazione del rapporto. La data che il lavoratore deve indicare coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Una volta trascorsi i 7 giorni per la revoca delle dimissioni telematiche il lavoratore può rifare la pratica di dimissioni telematiche cambiando la data di dimissioni solo mediante accordo del datore di lavoro? Ad esempio un dipendente che in data 15/2 ha presentato le dimissioni con data 31/3, può in data 01/3 ripresentare le dimissioni con decorrenza dimissioni 30/6 anche se il datore di lavoro ha già fatto la COB di cessazione?

 
Pubblicato : 21 Marzo 2024 10:00