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Condanna per diffamazione sui social: basta uno screenshot?

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(@angelo-greco)
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Screenshot post su Facebook, Instagram o TikTok: basta per denunciare le offese online?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7358/2024 del 19 febbraio ha risposto a una domanda tanto attuale quanto interessante: per la condanna per diffamazione sui social basta uno screenshot? Ipotizziamo il caso in cui, dopo la denuncia, la polizia postale non sia riuscita a risalire all’indirizzo IP del colpevole. E immaginiamo anche che il colpevole abbia utilizzato un account registrato con un nickname anziché con le proprie generalità. Come si fa a dimostrare l’identità del colpevole?

Ebbene, secondo la Suprema Corte, per condannare un utente per diffamazione su un socialpossono bastare gli screenshot delle offese pubblicate. La grossa novità è che non è più indispensabile l’identificazione dell’indirizzo IP dell’autore delle offese.

La vicenda

L’ospite di una struttura alberghiera, evidentemente rimasto deluso per il trattamento in una struttura alberghiera, aveva scritto su Facebook: «Veniteci voi a mangiare in questo porcile». Sentitosi offeso, il titolare dell’attività aveva sporto querela per diffamazione, ma aveva offerto come prova solo lo screenshot del post fatto il proprio smartphone.

Il giudizio ha avuto proprio ad oggetto la validità e la sufficienza di tale elemento per poter procedere alla condanna.

Le prove della diffamazione online

La Cassazione ha chiarito che per attribuire la responsabilità di diffamazione è sufficiente dimostrare che il profilo Facebook sia riconducibile all’imputato. Questo può avvenire attraverso una serie di indizi convergenti quali:

  • il motivo che ha spinto a pubblicare il post;
  • il contesto del forum dove sono apparsi i messaggi;
  • la relazione tra le parti coinvolte;
  • l’origine del post dalla bacheca dell’imputato, anche se identificato dal suo nickname (eventuali testimoni potranno confermare la corrispondenza tra il soggetto imputato e il profilo con il nome di fantasia);
  • l’assenza di segnalazioni di furto d’identità relative al profilo da cui sono partiti i post incriminati.

L’indirizzo IP per la prova della diffamazione non è necessario

Questo orientamento giurisprudenziale sottolinea che, per stabilire la responsabilità per diffamazione, non è necessario l’accertamento tecnico dell’indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi, ma bastano indizi chiari e coerenti. Insomma è sufficiente che il profilo sul social sia attribuibile all’imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari.

Tutele per la vittima di diffamazione: cosa fare

La vittima può difendersi in due modi:

  • sporgere querela e intentare così il processo penale; in quella sede la vittima può anche chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile;
  • avviare un’azione civile per il solo risarcimento del danno, evitando l’azione penale;
  • sporgere querela senza costituzione di parte civile e, contemporaneamente, avviare una causa civile per il risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per diffamazione online

Il giudice quantifica il danno sulla base di diverse variabili. Eccole riassunte in uno schema.

Gravità della diffamazione

  • offesa all’onore e alla reputazione della vittima;
  • ampiezza della diffusione del contenuto diffamatorio;
  • durata della permanenza online del contenuto diffamatorio.

Danno patrimoniale

  • perdita di guadagni o di opportunità lavorative;
  • spese legali sostenute per la difesa contro la diffamazione;
  • spese mediche per eventuali cure psichiatriche.

Danno non patrimoniale

  • sofferenza psicologica e fisica patita dalla vittima;
  • danno all’immagine e alla reputazione della vittima.

Elementi che possono influenzare il risarcimento

  • condizioni economiche del danneggiante e del danneggiato;
  • comportamento della vittima (provocazione, concorso di colpa);
  • comportamento del reo (immediata cancellazione del post, offerta di risarcimento del danno alla vittima).
 
Pubblicato : 20 Febbraio 2024 09:15