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Come si danno le dimissioni?

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(@angelo-greco)
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Come licenziarsi dal lavoro: guida alle dimissioni telematiche, efficacia e modalità.

Per dimettersi dal lavoro è necessari rispettare una procedura telematica prevista dalla legge a pena di nullità. Tale formalismo è stato previsto per tutelare il lavoratore dal fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, un atto cioè di dimissioni fatto firmare al dipendente al momento dell’assunzione, in modo da poterlo mandare via liberamente, in qualsiasi momento. Ecco perché oggi la trasmissione delle dimissioni viene oggi certificata da una apposita piattaforma che serve a garantire la data certa.

Detto ciò vediamo come si danno le dimissioni, qual è la procedura e i termini di un eventuale ripensamento.

Le dimissioni orali sono valide?

Dall’entrata in vigore del Jobs Act (Dlgs 151/2015), le dimissioni devono essere necessariamente scritte. Quelle eventualmente rassegnate in forma verbale non hanno alcun valore. Così se un dipendente dovesse dire, al proprio capo, che “si licenzia” per poi ritornare dopo qualche giorno sul lavoro, la precedente manifestazione di volontà non avrebbe alcun valore (resterebbe però ferma la possibilità per il datore di applicare le sanzioni disciplinari per l’assenza ingiustificata).

Come dimettersi dal lavoro?

Per dimettersi dal lavoro è obbligatorio utilizzare la modalità telematica. Questa disposizione, introdotta per garantire autenticità e data certa alla decisione del lavoratore, richiede di collegarsi al sito del ministero del Lavoro e seguire l’iter online. Le dimissioni non rassegnate telematicamente sono considerate inefficaci.

Il lavoratore deve essere in possesso SPID o CIE. L’accesso al sistema informatico può avvenire anche con l’assistenza di un soggetto abilitato (ne parleremo più avanti).

Bisogna poi accedere al modulo online di comunicazione attraverso il portale lavoro.gov.it.

Quindi bisogna effettuare la compilazione del modulo.

Il portale chiede all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare è quindi quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

L’ultimo passaggio consiste nell’inoltro automatico del modulo:

  • all’indirizzo di posta elettronica (se presente, all’indirizzo PEC) del datore di lavoro
  • all’ITL territorialmente competente (o alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Sicilia)

È necessario fornire le motivazioni delle dimissioni?

Il dipendente non deve fornire le motivazioni delle dimissioni a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa, quelle cioè imputabili a una grave condotta del datore di lavoro (mancato pagamento dello stipendio o dei contributi, mobbing, molestie, trasferimento illegittimo, ecc.). In questo caso infatti la specificazione della “giusta causa” consente al dipendente di chiedere all’Inps l’assegno di disoccupazione (Naspi) che, altrimenti, in caso di dimissioni volontarie, non gli sarebbe dovuto.

È necessario fornire il preavviso?

Il lavoratore è comunque tenuto a rispettare il termine di preavviso (previsto dal CCNL), salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni (nel qual caso sono legittime le dimissioni in tronco). Resta fermo che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, anche se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno versando l’indennità di mancato preavviso prevista nel CCNL.

Come si inoltrano le dimissioni?

Esistono diverse modalità di inoltro telematico: oltre all’accesso diretto al sito del ministero (eseguito cioè proprio dallo stesso lavoratore), è possibile inviare il modulo tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, sedi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

È possibile revocare le dimissioni?

Il lavoratore ha la possibilità di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro rimane in vigore, cessando definitivamente solo dopo il termine di sette giorni, a meno che non avvenga la revoca.

Ci sono eccezioni alla procedura telematica?

La procedura telematica non si applica nel caso di dimissioni rassegnate:

  • nelle sedi protette (ad es. sindacati o Ispettorato del lavoro) o avanti alle commissioni di certificazione;
  • durante il periodo di prova;
  • nel lavoro domestico (colf e badanti);
  • da genitori lavoratori;
  • nel lavoro marittimo.

Quali tutele prevede la legge per le lavoratrici in gravidanza e genitori?

Per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio o del minore adottato o in affidamento, si applica l’articolo 55 del Testo unico sulla tutela della maternità e paternità. In questi casi, è necessaria la convalida delle dimissioni tramite il servizio ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio.

 
Pubblicato : 19 Dicembre 2023 08:30