forum

Atti persecutori: c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Atti persecutori: cosa sono?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
29 Visualizzazioni
(@gianluca-scardaci)
Post: 72
Estimable Member Registered
Topic starter
 

Si può configurare il reato di stalking semplicemente attraverso le ingiurie?

Quando ci si trova di fronte a un’accusa di atti persecutori, altrimenti detto stalking, le parti processuali ma soprattutto i loro difensori si affrettano a prendere posizione circa la configurabilità o meno del reato contestato, senza considerare le dinamiche della vicenda specifica e neanche valutare la gravità degli episodi occorsi. Essi si limitano unicamente a una quantificazione numerica degli eventi: “Due sono troppo pochi” – anticipa un difensore – “Sono due ma sono gravi minacce” – ribatte l’altro. “Sono stati posti in essere in un breve arco temporale” – replica il primo – “Si, ma hanno determinato timore per la propria incolumità” – conclude il secondo. Di qui la scelta processuale, che fa da sfondo alla strategia difensiva, troppo frettolosa e quindi a volte superficiale. Il problema, a mio parere, non è tanto la classificazione degli eventi riportati nel codice o il tipo di condotta tenuta, ma è il grado di gravità degli episodi verificatosi, che possono scaturire anche solo a seguito di ingiurie.

Procediamo con ordine e, innanzitutto, vediamo cosa sono gli atti persecutori, quando scattano e cosa prevede la legge.

In cosa consiste il reato di atti persecutori?

Si tratta di un reato cosiddetto abituale e di danno, che viene integrato in seguito alla reiterazione dei comportamenti descritti dall’art. 612 bis del Codice penale. I bene giuridici tutelati sono la tranquillità individuale e la libera autodeterminazione della persona. Essi vengono difesi da condotte che, ripetute nel tempo, ingenerano nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto nonché un’alterazione delle proprie abitudini di vita.

Quando si consuma il reato di atti persecutori?

Esso si perfeziona nel momento in cui si verifica uno degli eventi tipici sopra descritti. Ne deriva che non è necessario un numero elevato di episodi, essendo il delitto in questione configurabile in presenza anche solo di due eventi. Quanto invece all’elemento soggettivo, è sufficiente la volontà di porre in essere i comportamenti minacciosi o molesti nella consapevolezza di ingenerare uno stato di ansia e paura.

È sufficiente la reiterazione delle ingiurie per configurare il reato di atti persecutori?

Molti ritengono di escludere l’ingiuria dalle modalità di realizzazione del reato, alla luce del fatto che essa non è annoverata, nella norma che punisce lo stalking, tra le condotte attraverso le quali il reato viene integrato. In realtà non è così. L’ingiuria infatti costituisce una delle forme più frequenti di aggressione all’onore ed è in grado di incidere sulla condizione psichica della persona offesa, qualora la stessa non rappresenti un fatto isolato ma si inserisca in un’abitualità di condotte.

L’operazione di includere le ingiurie nel reato di atti persecutori, sebbene non espressamente previste dalla norma, rientra nella volontà di estendere il campo di applicazione del delitto di stalking, troppo spesso sottovalutato o ritenuto configurabile unicamente in casi assai gravi. In realtà l’ingiuria non è altro che l’estensione della molestia, intesa come quella condotta in grado di violare la dignità della persona offesa, attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

L’ingiuria da questo punto di vista acquisisce la forma della molestia, punibile dalla norma in argomento, quando è posta in essere in luogo pubblico o alla presenza di altre persone, atteso che essa è idonea a incidere dolorosamente e fastidiosamente sulla condizione psichica della vittima.

Da ciò ne consegue che ove la ingiuria sia un fatto isolato, che non si inserisce in un più ampio concetto di aggressione alla sfera psichica e morale della persona offesa, l’autore sarà sanzionabile solo civilmente; invece costituirà certamente reato, e per di più quello più grave in argomento, quando la consistenza, ripetitività e incidenza siano tali da determinare uno degli elementi previsti dalla norma, a prescindere dal nome che gli si vuole attribuire (ingiuria, molestia o fastidio).

Considerazioni personali

Attenzione, quindi, nel caso in cui si voglia presentare querela per stalking o ci si debba difendere dall’accusa di atti persecutori: non è tanto il numero degli episodi a fare la differenza o il tipo di condotta, costituita dall’ingiuria invece che dalla minaccia. Ciò che importa sono la gravità degli eventi, ma soprattutto il raggiungimento del fine di incutere timore. Altrimenti tutto sarebbe paradossale: si potrebbe bersagliare una donna o un uomo con atteggiamenti pieni di ingiurie, senza che ciò possa essere ritenuto reato perché questi non sono contemplati nella norma che punisce lo stalking.

Pertanto, anche solo due occasioni di ingiuria possono costituire il reato di atti persecutori. Da qui la scelta oculata di denunciare, qualora si tema per la propria incolumità, senza farsi scoraggiare dal fatto, superficialmente valutato, che l’ingiuria costituisca solo un illecito civile. Allo stesso modo, attenzione a sottovalutare un’imputazione di stalking, quando essa è configurata in seguito a due episodi di ingiuria. Prendere sotto gamba un’accusa del genere, ritenendo il processo superabile facilmente, significa consegnarsi a una possibile condanna.

 
Pubblicato : 20 Marzo 2024 15:15