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Abuso dei mezzi di correzione: quando il professore rischia il carcere

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(@raffaella-mari)
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Quando le punizioni dell’insegnante integrano il reato: i diritti degli alunni a scuola.

C’è una sottile linea di distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti e violenze. Nel primo caso, si parte da un intento lecito, quello di educare e castigare condotte illecite, ma si eccede nella punizione. Nel secondo invece le condotte hanno il preciso scopo di ledere l’integrità fisica o morale della vittima. A scuola un docente che mette in punizione l’alunno indisciplinato commette abuso dei mezzi di correzione. Ma se lo picchia o lo denigra davanti a tutta la classe, con l’intento di danneggiarlo, allora il reato diventa più serio.

In una recente sentenza la Cassazione ha spiegato quando il professore rischia il carcere per abuso dei mezzi di correzione. I giudici hanno illustrato cosa accade quando un insegnante attraversa la linea della disciplina scolastica, trasformandola in un vero e proprio abuso.

Cos’è l’abuso dei mezzi di correzione?

L’abuso dei mezzi di correzione costituisce un reato previsto dall’art 571 del codice penale. Partiamo dal concetto che all’insegnante è dato punire gli alunni indisciplinati. Ma chiaramente deve saper fare uso di tale potere. Non deve cioè esagerare.

Dunque il reato di abuso dei mezzi di correzione si verifica quando un insegnante utilizza metodi disciplinari di per sé leciti ma in forma eccessiva o violenta nei confronti degli studenti. Questo può includere non solo le punizioni fisiche, ma anche rimproveri verbali, insulti, grida o comportamenti intimidatori. È importante notare che l’abuso dei mezzi di correzione può avere ripercussioni non solo fisiche, ma anche psicologiche sugli studenti.

Come anticipato in apertura, l’abuso dei mezzi di correzione presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi di punizione esercitato però in modo eccessivo e quindi illecito (divenendo così un abuso). Non si può quindi parlare di abuso di mezzi di correzione qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno (come le bacchettate sulle mani, le tirate di capelli, gli schiaffi), nel qual caso di rientrerà nel reato di percosse, lesioni o violenza privata, ben più gravo.

Quali sono le conseguenze legali dell’abuso dei mezzi di correzione?

Secondo l’articolo 571 del Codice Penale italiano, un insegnante che abusa dei mezzi di correzione può essere punito con la reclusione fino a sei mesi. In particolare, la sentenza 3801/17 della Cassazione ha sancito che anche una semplice “manata” contro uno studente può costituire abuso dei mezzi di correzione, con la conseguenza di una condanna a un mese di carcere per l’insegnante. E non importa se lo studente si era comportato male: come detto infatti il reato di abuso presuppone un legittimo esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio ma anche un eccesso nell’uso dello stesso.

Come viene valutato l’abuso dei mezzi di correzione?

Per stabilire se si è verificato un abuso dei mezzi di correzione, i giudici considerano non solo le azioni fisiche dell’insegnante, ma anche l’effetto psicologico su gli studenti. Questo può includere stati d’ansia, insonnia, depressione o disturbi del comportamento. Non è necessario che ci siano lesioni fisiche per costituire abuso dei mezzi di correzione.

Un insegnante, in modo ripetuto, urla contro uno studente in classe, causandogli stati di ansia e difficoltà nel sonno. Anche se non ci sono stati atti di violenza fisica, questo comportamento può essere considerato un abuso dei mezzi di correzione.

Un docente, in un episodio di rabbia, afferra uno studente per la maglia o lancia un banco. Nonostante queste azioni possano sembrare una manifestazione di autorità, sono considerate un abuso dei mezzi di correzione.

Conclusioni

In conclusione, la Cassazione ricorda che, in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, rileva la nozione di malattia non solo fisica ma anche della mente, di portata più ampia di quelle concernenti l’imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto dell’alunno, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento».

 
Pubblicato : 16 Giugno 2023 14:30