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Gazebo permesso a costruire: ultime sentenze

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Le ultime sentenze su: permesso di costruire; gazebo permanente e gazebo precario; ordine di demolizione; diniego della domanda di autorizzazione edilizia.

Quali sono le caratteristiche costruttive del gazebo? In assenza di permesso di costruire, è reato costruire un gazebo fisso in un’area cortilizia? In quali casi la costruzione di un gazebo non è autorizzata? Scoprilo nelle ultime sentenze.

Cos’è il gazebo?

Il gazebo (struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto (ligneo invece che in muratura).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/01/2021, n.178

Gazebo: quando occorre il permesso di costruire?

Ai fini della configurabilità come attività edilizia libera, per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Consiglio di Stato sez. VI, 30/08/2023, n.8049

È legittimo il permesso di costruire relativo alla realizzazione di una “struttura ombreggiante”, comunemente detta “gazebo” o “dehors” a servizio di un bar, ancorché la stessa sia posizionata a una distanza variabile da 1,77 a 2.01 m. dall’edificio che ospita il bar e gli appartamenti dei proprietari frontisti. Infatti, la struttura così assentita non è costruzione vera e propria, che come tale sarebbe soggetta al regime delle distanze legali, ma piuttosto un’attrezzatura speciale, che invece non è soggetta alla verifica dei distacchi dal confine e dalle altre costruzioni, bensì alle distanze stabilite in concreto per la categoria dal Comune interessato, nella specie, nel Piano dell’arredo urbano.

Consiglio di Stato sez. IV, 10/01/2023, n.304

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 27/02/2020, n.257

Gazebo: caratteristiche strutturali e funzionali

Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi, è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

(Nel caso di specie, l’opera realizzata dal ricorrente non è stata considerata un gazebo sia per la sua forma, che non è quella tipica del gazebo, sia per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché la struttura realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura risulta destinata ad ospitare in maniera permanente gli avventori della struttura, con ampliamento della superficie fruibile dell’esercizio commerciale gestito dalla ricorrente).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 06/12/2019, n.5733

Pergolato, gazebo e veranda: differenza

Il pergolato assolve tendenzialmente una mera funzione ornamentale, allorché però sia realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Dalla pergola si distingue il gazebo quale struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. Diversamente la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 13/07/2023, n.1682

Il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; dalla pergola si distingue il gazebo quale una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi; diversamente la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 04/10/2019, n.233

Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici non richiedono alcun titolo abilitativo

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell’attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Di contro, le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, sono ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori, e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione, che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 20/09/2021, n.1964 

Gazebo funzionale a soddisfare esigenze permanenti

Nelle ipotesi in cui un gazebo costituisca una struttura funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato come manufatto in grado di alterare lo stato dei luoghi, con riflessi non solo per il profilo urbanistico ma anche per quello paesaggistico – ambientale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/04/2019, n.1783

Decadenza della concessione del gazebo aperto: è legittima?

È legittima (anzi, rappresenta un atto vincolato) la decadenza della concessione se invece di un gazebo aperto è stata realizzata una struttura chiusa di dimensioni peraltro più ampie di quelle assentite. Ai fini della verifica del comportamento del concessionario nell’uso del titolo abilitativo, infatti, rilevano non solo gli aspetti relativi all’ampiezza della superficie occupata ma anche quelli relativi alla natura e consistenza dell’opera edilizia sulla stessa realizzata.

Il concessionario, pertanto, viola gli obblighi nascenti dal titolo abilitativo relativo all’utilizzo del suolo pubblico e, dunque, non ne rispetta i limiti, non solo se occupa un’estensione maggiore di quella autorizzata, ma anche quando realizza sulla stessa un’opera diversa rispetto a quella assentita, risultando l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico essere stata concessa espressamente per la collocazione su di esso di tale manufatto.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/03/2019, n.2028

Gazebo con coperture di vetri

La costruzione di un gazebo in legno con coperture di vetri senza permesso di costruire integra il reato edilizio. (Nel caso di specie, era stato costruito su un balcone in aderenza con il confine del vicino).

Tribunale Chieti, 15/11/2018, n.1204

Costruzione di un gazebo in zona sismica

Risponde dei reati di cui all’art. 44, lett. B), e artt. 88, 93, 95, DPR 380/2001, e di cui all’art. 2, L. Reg. 7 gennaio 1983, n. 9, colui che, in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente, realizzi, in assenza del permesso di costruire, ma depositando soltanto una DIA, un gazebo in legno delle dimensioni di 36 mq.

Tribunale Napoli sez. I, 03/10/2018, n.10908

Permesso di costruire: è necessario per la realizzazione di una nuova struttura?

L’intervento edilizio che ha comportato la realizzazione di una nuova struttura edilizia, mediante la creazione di nuovi spazi e volumi (vari ambienti interni) e la sistemazione degli spazi esterni (viali pedonali e muretti di perimetrazione, gazebo, pensiline), è annoverabile nel concetto di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, riguardante ogni trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, comprendente qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, necessitante in base al successivo art. 10 del permesso a costruire e sanzionabile, in sua mancanza, con la sanzione della demolizione ex art. 31.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 30/08/2018, n.5313

Realizzazione di gazebo non precari

È legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la rimozione di una casa mobile e di altri manufatti, motivato con riferimento al fatto che sono stati rispettivamente installati e realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui siano destinati a soddisfare esigenze non transitorie, ma durature nel tempo.

Nella specie, si trattava di camper installato su un lotto di terreno con destinazione agricola, dotato di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, di un barbecue fisso in elementi prefabbricati, due piazzole con fontanelle, due gazebo imbullonati. Struttura destinata a esigenze residenziali, per fronteggiare le necessità abitative primarie del nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare. Ricorda la sentenza che il carattere precario dell’opera va escluso “allorquando vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della stessa”. E che “la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione”. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2017 n. 5762, in questa Rivista, 2018, 1, I, 190; Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2007 n. 5350.

Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2023, n.3669

I gazebo non precari, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, sono a tutti gli effetti manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi, con incremento del carico urbanistico. Non rileva la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che la struttura è deputata non ad un utilizzo transitorio ma per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere continuativo e non stagionale dell’attività svolta.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 05/06/2018, n.3693

Temporaneità della destinazione del gazebo

Il gazebo è un’opera che, in base alle caratteristiche costruttive, può sottostare a diversi regimi edilizi ed essere inquadrato tra le attività libere, ove del tutto temporaneo e rimovibile, nonché rimosso in tempi brevi; ovvero soggetto a permesso a costruire o alla Dia quando non presenti dette caratteristiche.

La temporaneità della destinazione, nello specifico, non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell’opera data dal costruttore o dall’installatore, ma va ricollegata a un uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrato il reato ex articolo 44, lettera b), del Dpr 380/2001 in quanto si trattava di una struttura a capanna in legno di 4 x 2,70 metri, disposta per uso stabile e indeterminato, per far fronte a duraturi interessi della famiglia anche se caratterizzati da frequenze d’uso diverse in relazione ai vari periodi dell’anno.

Tribunale Firenze sez. III, 22/05/2018, n.2091

Gazebo realizzato su platea in cemento: costituisce opera precaria?

Il gazebo non è un’opera precaria priva di rilevanza urbanistica, qualora si tratti di struttura in tubi di ferro infissi in una platea di cemento cementati al suolo e copertura in plastica. Tali caratteristiche, le quali valgono ad escludere l’ascrivibilità all’opera precaria, inducono a qualificare il manufatto come urbanisticamente rilevante e soggetto a permesso di costruire, con la conseguenza che la sua realizzazione abusiva è sanzionabile con l’ordine di demolizione.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 17/04/2018, n.556

Variazione planovolumetrica e architettonica dell’immobile

Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, come le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire; una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile; né rileva la natura dei materiali utilizzati per la chiusura, in quanto, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico .

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 22/05/2017, n.2714

Manufatti non precari idonei ad alterare lo stato dei luoghi

In tema di diniego della domanda di autorizzazione edilizia e di ingiunzione di demolizione di manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, va osservato che essi devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale.

Infatti, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 13/03/2017, n.409

Gazebo permanenti: è necessario il permesso di costruire?

I gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta; in effetti la « precarietà » dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 21/09/2016, n.353

Gazebo in legno

Integra il reato di cui all’art. 44 lett. b) t.u. n. 380/2001 la costruzione nell’area cortilizia di gazebo in legno, fissi in terra ed inamovibili, trattandosi di ampliamento soggetto a permesso di costruire.

Tribunale Roma sez. VI, 01/03/2016, n.3216

 
Pubblicato : 29 Aprile 2024 19:43

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